Cassazione Penale, Sentenza n. 11979/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di legge per mancata valutazione dell'elemento nuovo consistente nel notevole lasso di tempo trascorso fra i fatti (2020) e l'applicazione della misura (settembre 2023), che contrasterebbe con la tesi della perdurante condotta e del pericolo di recidiva. Si lamenta altresì che non sia stato considerato che i reati si erano esauriti in poche settimane, indice di una partecipazione non perdurante al sodalizio, e che non sia stata spiegata l'insussistenza di ragioni per l'applicazione degli arresti domiciliari; la motivazione viene ritenuta illogica e non conforme al principio di proporzionalità.
La decisione
Il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la proposizione del ricorso, è pervenuta una rinuncia rituale all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.p., nell'interesse del Fico, a seguito della sopravvenuta revoca della misura cautelare. Pertanto la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente non comporta condanna alle spese processuali n� al versamento alla Cassa per le ammende (richiamata la giurisprudenza Sez. 4, n. 45618/2021 Rv. 282549).
Norme richiamate
Gli articoli indicano i reati contestati (delitti in materia di sostanze stupefacenti); la loro menzione serve a qualificare la gravità dei fatti alla base della misura cautelare e il rischio che giustificava la custodia cautelare.
Disciplina la rinuncia all'impugnazione formulata dopo la proposizione del ricorso; la rinuncia rituale comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549-01
Principio applicato: la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione, derivante da causa non imputabile al ricorrente (es. restituzione della cosa sequestrata o revoca della misura), esclude l'ipotesi di soccombenza e quindi l'obbligo di rifondere le spese processuali o di versare somme alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione introdotta dopo la proposizione del ricorso è efficace per dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 589 c.p.p.; in tali casi il ricorrente di norma non è condannato alle spese n� a sanzioni pecuniarie verso la Cassa per le ammende, se la perdita di interesse non gli è imputabile.
- La revoca o cessazione della misura cautelare che rende privo di oggetto il ricorso produce effetti di inammissibilità piuttosto che di rigetto sul merito; il giudizio sul merito può rimanere inesaminato quando venga meno l'interesse.
- Quando si chiede la sostituzione della custodia cautelare, elementi nuovi come il decorso di ampio tempo tra i fatti e l'applicazione della misura devono essere adeguatamente valutati dal giudice, specie in ordine alla persistenza della pericolosità e al principio di proporzionalità; in assenza di valutazione motivata, tale vizio può essere oggetto di impugnazione.
- L'onere di provare che la misura cautelare non è più proporzionata o che è cessata la necessità cautelare grava sul difensore che impugna; il giudice deve motivare in modo congruo la scelta di mantenere la misura sulla base degli elementi di pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato.
- La qualificazione degli elementi nuovi deve essere tempestiva: se l'interesse processuale si estingue (per revoca o altro), la via corretta è la rinuncia o il deposito di atti che segnali la sopravvenuta causa; in caso contrario il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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