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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23293/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalle parti civili, ritenendola tardiva e priva di specifico contributo difensivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

Due soggetti, proprietari del terreno secondo quanto accertato in sede civile, hanno proposto con unico atto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Locri del 22 gennaio 2025, con cui erano stati ritenuti responsabili del delitto di invasione di terreni o edifici. Nel ricorso hanno dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, lamentando anche il travisamento della prova. La Corte osserva però che le censure riproponevano sostanzialmente i motivi già esaminati e respinti in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre tendevano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, in particolare delle prove dichiarative, prospettando criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dai giudici di merito e senza indicare specifici e decisivi travisamenti processuali. Le parti civili avevano chiesto la liquidazione delle spese, ma la richiesta è stata ritenuta tardiva e non accompagnata da un effettivo contributo difensivo sui motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Individua il delitto oggetto dell'affermazione di responsabilità, in relazione all'occupazione abusiva del terreno.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico; la mera riproposizione di doglianze già respinte in appello, senza confronto con le ragioni della decisione, comporta l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confutare in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, se non attraverso la deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova realmente correlati agli atti processuali.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in termini meramente apparenti o assertivi: la censura deve costituire una critica argomentata e concreta alla decisione di merito.
  • La richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile può essere rigettata se formulata tardivamente e se non accompagnata da un effettivo contributo difensivo sui motivi dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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