Sentenza del 08/02/2017 n. 3364 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 546/04/11, depositata il 14 novembre 2011, che aveva dichiarato decaduto l'accertamento ICI per il 2001 e confermato gli accertamenti per gli anni 2002-2005. Ha contestato: l'onere di provare una dichiarazione ICI del 1992 nonostante il decorso del termine decennale di conservazione documentale; la mancata applicazione della continuazione alle sanzioni per omessa dichiarazione in più annualità; la qualificazione delle violazioni come formali ai fini dello Statuto del contribuente; l'asserita abolizione, dal 2004, dell'obbligo dichiarativo prevista dal regolamento comunale; e la riduzione del 10% dei valori dei terreni da parte della CTR senza CTU. La Corte ha inoltre verificato preliminarmente la tempestività del ricorso, consegnato all'ufficiale giudiziario il 31 dicembre 2012.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto tempestivo e ammissibile il ricorso: tenuto conto della sospensione feriale e del fatto che il 30 dicembre 2012 era domenica, il termine scadeva il 31 dicembre 2012. Ha rigettato il motivo sull'art. 2220 c.c., chiarendo che il termine decennale di conservazione dei documenti non elimina l'onere probatorio gravante in giudizio sul contribuente; ha dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza i motivi relativi alle violazioni formali e al regolamento comunale, non riprodotto né allegato; ha rigettato la censura sui valori dei terreni, ritenuta attinente alla valutazione di merito della CTR, che aveva considerato la ridotta edificabilità. Ha accolto il motivo sulla continuazione: le omissioni dichiarative della stessa indole, commesse in annualità diverse, vanno sanzionate applicando il cumulo giuridico. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente alle sanzioni e rinviato alla CTR della Campania per rideterminarle secondo la continuazione; ha confermato nel resto la decisione impugnata e rimesso al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'art. 2220 c.c. , infatti, non enuclea un'ipotesi di esenzione, oltre il decennio, dall'onere della prova a carico della parte che - per regola generale - ne risulti gravata.
La scadenza del periodo decennale di conservazione documentale non esonera il contribuente dall'onere di provare in giudizio il fatto o il diritto su cui fonda la propria pretesa.
Per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, in altri termini, devono trovare pieno e continuativo vigore - se necessario, anche oltre i dieci anni le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell'onere probatorio; con la conseguenza che il contribuente che invochi una pretesa fiscale sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel decennio, a fornire in giudizio la prova del fondamento del proprio diritto.
Le regole generali sull'onere della prova continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza del termine legale di conservazione dei documenti. Il contribuente che invoca un diritto deve quindi provarne il fondamento in giudizio.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1
Le sanzioni sono state comminate per omessa dichiarazione, in riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1, obbligo che permane finchè la denuncia non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione.
L'omessa dichiarazione ICI costituisce una violazione autonoma per ciascun anno d'imposta e l'obbligo dichiarativo permane finché la denuncia non viene presentata.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 2 e 5
Proprio per tale ragione, soccorre il principio della continuazione, sancito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trattandosi di violazioni a carattere non formale che incidono sull'esercizio dei poteri amministrativi degli uffici tributari ( D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2), in base al quale, in ipotesi di violazioni della stessa indole commesse, con più azioni od omissioni, in periodi d'imposta diversi, la sanzione va determinata mediante l'aumento (dalla metà al triplo) di quella base.
Per violazioni tributarie della stessa indole, non meramente formali, commesse con più omissioni in periodi d'imposta diversi, opera la continuazione: si applica la sanzione base, aumentata dalla metà al triplo, invece di sommare automaticamente le sanzioni per ogni annualità.
D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 16
Il cumulo giuridico, previsto dal menzionato comma 5, è applicabile anche ai tributi locali e, dunque, all'ICI, in virtù del rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie disposto dal D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 16.
La disciplina generale del cumulo giuridico si estende ai tributi locali, compresa l'ICI, per effetto del rinvio previsto dall'art. 16.
La Corte applica il termine lungo d'impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., tenendo conto della disciplina temporale pertinente al momento d'inizio del giudizio e della sospensione feriale. Nel caso concreto, il ricorso consegnato il 31 dicembre 2012 è stato ritenuto tempestivo.
Massime di principio
- La scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti non cancella l'onere probatorio processuale: chi fonda una pretesa su un documento o su un fatto deve comunque provarlo in giudizio, anche se non era più tenuto a conservarlo ai fini amministrativi.
- Quando omissioni tributarie della stessa indole si ripetono in più periodi d'imposta, occorre verificare l'applicabilità della continuazione e del cumulo giuridico; per l'ICI, il cumulo giuridico è applicabile e la sanzione va determinata sulla base di quella più grave, aumentata nei limiti di legge.
- Chi denuncia in Cassazione la violazione di una norma contenuta in un regolamento locale deve indicare e riprodurre nel ricorso il contenuto rilevante della disposizione: la mancata allegazione o trascrizione può comportare l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- Le contestazioni sulla stima dei valori dei terreni possono riguardare valutazioni di merito del giudice di appello; la Cassazione non le rivede come una nuova valutazione dei fatti quando la censura investe soltanto il merito della determinazione.
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