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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05376/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale del riesame di Cagliari che aveva rigettato la richiesta di riesame presentata dall'indagato contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Cagliari del 10/06/2025. La custodia cautelare in carcere era stata applicata per i reati di partecipazione a un'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) e concorso in detenzione a fini di spaccio (artt. 110 c.p., 73 TU Stup.). La difesa denunciava, tra l'altro, omessa autonoma valutazione del GIP e del tribunale del riesame, insufficienza e genericità dei gravi indizi (contestando l'attribuzione e l'interpretazione di intercettazioni, l'episodio del 5/2/2023 e una conversazione del 14/9/2024), la possibile confusione tra atti preparatori e condotte consumate, errori di identificazione delle voci, e l'assenza di segnali probatori come simboli di appartenenza; sollevava inoltre argomenti sulla situazione personale dell'indagato (status di rifugiato, omosessualita, lavoro e stabile dimora) per escludere esigenze cautelari quali pericolo di fuga, inquinamento e reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha respinto. Ha confermato la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di partecipazione alle associazioni contestate e la diretta partecipazione ad attività di narcotraffico, sulla base di un complesso di elementi: trascrizioni di cinque conversazioni intercettate tra il 23 gennaio e il 2 febbraio 2019 che evidenzierebbero linguaggio criptico e riferimento ad operazioni di trasporto droga, l'episodio del 5 febbraio 2023 (presenza sul luogo di una lite riconducibile a dinamiche interne al gruppo), e la conversazione del 14 settembre 2024 che collega l'indagato a una corriere nota come Sunday Blessing. La Corte ha ritenuto inoltre legittima la motivazione del GIP anche se in parte redatta con tecniche di incorporazione del materiale probatorio fornito dal PM: la giurisprudenza consente il rinvio per relationem purché emerga un giudizio critico del giudice. Sono state confermate anche le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione) per le ragioni indicate nel provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sulla partecipazione ad associazione mafiosa. La decisione valorizza la nozione di vincolo mafioso tramite ordini, linguaggio codificato, ruoli gerarchici e attività violente o intimidatorie; la gravità indiziaria si fonda su elementi convergenti che dimostrano stabile partecipazione.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU Stup.)

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione anche a questa associazione sulla base di intercettazioni e collegamenti con corrieri e operazioni di importazione.

  • art. 73 TU Stup.

    Norma sulla detenzione e cessione di stupefacenti. Applicata con riferimento al capo di imputazione per cessione (capo 56) e valutata alla luce delle intercettazioni e delle connessioni con il sodalizio.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio di concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la partecipazione dell'indagato agli episodi di detenzione/cessione in concorso con altri.

  • art. 292 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))

    Impone al giudice delle misure cautelari di motivare autonomamente su esigenze cautelari e gravi indizi. La Corte chiarisce che l'autonoma valutazione è soddisfatta anche quando il giudice incorpora per relationem elementi del PM purché emerga un giudizio critico e non mera adesione.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma che ha inciso sull'art. 292 c.p.p.; la Corte ricorda l'obbligo di esplicitare la valutazione del giudice, ma ammette modalità non formali purché effettive.

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 9)

    Richiamato nel testo in relazione alle incombenze del PM e alla competenza; usato nel quadro procedimentale di convalida e trasmissione degli atti.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme sulle esigenze cautelari; il ricorso le invocava per contestare la valutazione del pericolo di fuga, inquinamento e reiterazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale del riesame adeguata.

Massime di principio

  • La Corte ammette che il giudice cautelare possa incorporare per relationem il materiale fornito dal PM, purché dall'ordinanza risulti un giudizio critico autonomo: la mera 'copia-incolla' non è automaticamente nulla se il provvedimento mostra valutazione personale e selettiva degli elementi.
  • Una valutazione di gravità indiziaria per associazione mafiosa richiede elementi convergenti e persistenti nel tempo (linguaggio codificato, ripetute comunicazioni, conoscenza di ruoli e persone, partecipazione ad atti connessi all'associazione); singoli fatti isolati hanno meno peso se non inseriti in un quadro unitario.
  • Intercettazioni con linguaggio criptico, riferimenti a corrieri noti e ripetuti contatti con vertici o organizzatori possono costituire indizi gravi, specialmente se corroborati da fatti concreti (ad es. presenza alla lite ritenuta collegata a dinamiche associative).
  • Le eccezioni difensive basate su circostanze personali (status di rifugiato, orientamento sessuale, attività lavorativa) non elidono automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari quando sussistono indizi recenti e persistenti e quando l'organizzazione presenta collegamenti esteri che aumentano il rischio di fuga.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari in casi analoghi è utile proporre elementi concreti che smentiscano i rischi indicati: documentazione di stabile radicamento in Italia, prove che escludano possibilità di fuga o contatti esteri, perizia di attribuzione della voce quando contestata, e testimonianze che spieghino alternative interpretazioni delle intercettazioni.
  • Sul tema delle esigenze cautelari, il giudice può fondarsi anche su presunzioni di pericolosità connesse alla natura mafiosa dell'associazione; quindi la difesa deve concentrarsi su prove concrete di inattendibilità degli indizi o sull'idoneità di misure meno afflittive (obblighi di dimora, divieto di espatrio, arresti domiciliari) dimostrando la loro efficacia comparativa.

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