Cassazione Civile, Ordinanza n. 26277/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente emittente)
La controversia
La controversia nasce dall’incasso di cinque buoni fruttiferi postali emessi nel 1983, serie O, con scadenza al 31.12.2013. Al momento del rimborso il titolare ha ricevuto una somma inferiore rispetto a quella che riteneva spettargli in base alle indicazioni di rendimento riportate sul retro dei buoni e ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la differenza. La società emittente ha proposto opposizione, sostenendo che i rendimenti erano stati modificati dal D.M. 13.6.1986. Il giudizio di opposizione è stato accolto e il decreto revocato; la decisione è stata confermata in appello. Con il ricorso per cassazione il titolare ha dedotto, in sintesi: violazione dell’art. 173 d.P.R. 156/1973 e delle norme su buona fede e correttezza per l’omessa messa a disposizione delle tabelle integrative negli uffici postali; omessa pronuncia sulla domanda/questione relativa a tale omissione; violazione dell’art. 1223 c.c. per avere la corte territoriale limitato il danno risarcibile al solo danno emergente senza considerare il lucro cessante da impedito recesso; violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulle prove per avere addebitato al ricorrente la mancata allegazione del nesso causale e del danno; violazione delle norme sul consenso contrattuale per aver attribuito valore al mancato recesso come accettazione delle nuove condizioni; violazione dell’art. 1339 c.c. e dell’art. 173 d.P.R. 156/1973 per l’applicazione automatica dei nuovi tassi e per la presunzione di conoscenza derivante dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale; riproposizione di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 173 e dell’art. 7, comma 3, d.lgs. 284/1999. La Corte ha ritenuto che la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale rendeva le variazioni opponibili ai titolari dei buoni; che la mancata messa a disposizione delle tabelle integrative non incideva sulla vincolatività della variazione ma poteva semmai rilevare solo sul piano risarcitorio; che tuttavia il ricorrente non aveva tempestivamente allegato un danno-conseguenza specifico né il nesso causale con l’omissione; che le censure sul danno e sulla prova non si confrontavano con tale ratio decidendi; che il quinto motivo introduceva una questione nuova; che il sesto motivo chiedeva inammissibilmente una rimeditazione di un orientamento nomofilattico già consolidato e confermato dalla Corte costituzionale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società emittente e aveva escluso il diritto del titolare dei buoni a ottenere la differenza richiesta. In particolare ha ritenuto corretta la lettura secondo cui la variazione dei tassi di interesse introdotta dal D.M. 13.6.1986 era opponibile ai buoni già emessi per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la mancata disponibilità delle tabelle integrative negli uffici postali non impediva l’applicazione dei nuovi tassi, potendo al più fondare una domanda risarcitoria, ma nel caso concreto mancava la tempestiva allegazione di un danno conseguenza specifico e del relativo nesso causale. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate o inammissibili. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, comma 2, comma 3
La variazione dei tassi dei buoni postali fruttiferi è efficace con la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale, che è modalità necessaria e sufficiente di conoscenza; la tabella negli uffici postali ha finalità diversa, legata alla verifica dell’ammontare del credito e della riscossione, non alla vincolatività della variazione.
Il meccanismo di inserzione automatica opera anche nel regime dei buoni postali richiamato dalla disciplina speciale, in forza della delega normativa e della pubblicazione del decreto ministeriale.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di comportamento, ma la Corte non vi ha ravvisato un fondamento idoneo a sovvertire la decisione impugnata.
Invocato come parametro di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto; la Corte ha ritenuto che l’eventuale omissione informativa potesse rilevare solo sul piano risarcitorio, non sull’opponibilità della variazione.
Richiamato per sostenere un dovere di buona fede oggettiva; la Corte ha escluso che la sua violazione incidisse sulla validità/opponibilità della variazione dei tassi.
Il danno risarcibile comprende le conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non allegato il danno-conseguenza da lucro cessante.
L’onere di allegare e provare il danno e il nesso causale incombe sulla parte che lo invoca; non basta dedurre l’inadempimento in sé.
Richiamato per censurare una pretesa omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la censura mascherasse una richiesta di riesame del merito.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei casi estremi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Le censure sono state ritenute inammissibili quando miravano a sollecitare un riesame del merito o introducevano questioni nuove.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiesto che il ricorso esponga in modo specifico le ragioni della cassazione; la mancanza di specificità ha determinato l’inammissibilità di vari motivi.
Invocato per contestare il rilievo dato al mancato recesso, ma la censura è stata ritenuta nuova e non decisiva.
Richiamato in relazione alla formazione del consenso contrattuale; la Corte ha escluso che il tema fosse stato utilmente devoluto nei gradi di merito.
Invocato insieme alle norme sul consenso per sostenere che il silenzio non valesse accettazione delle nuove condizioni; motivo ritenuto inammissibile.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata reputata inammissibile perché su un profilo non più compreso nel thema decidendum di appello.
Domanda di sospensione del giudizio rigettata implicitamente nel quadro della manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui pretendeva di rimettere in discussione un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Richiamato per contestare l’interpretazione dell’art. 173, ma la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione conforme al dato letterale e sistematico.
art. 7, comma 3, d.lgs. 284/1999
La questione di legittimità costituzionale è stata reputata inammissibile perché non specificamente illustrata.
artt. 3, 41, 43, 47, 73, 97 Cost.
Le questioni di costituzionalità sono state considerate già decise dalla Corte costituzionale o comunque manifestamente infondate.
Massime di principio
- Nei rapporti relativi ai buoni fruttiferi postali, la variazione dei tassi disposta con decreto ministeriale e pubblicata in Gazzetta Ufficiale è opponibile ai sottoscrittori dei titoli già emessi, senza che la conoscenza effettiva del singolo risparmiatore o la materiale apposizione di ulteriori avvisi incidano sulla vincolatività della variazione.
- La previsione di tabelle integrative da tenere a disposizione presso gli uffici postali ha funzione informativa e di controllo dell’ammontare dovuto in sede di riscossione; la sua eventuale omissione non impedisce l’applicazione dei nuovi tassi, ma può semmai fondare una responsabilità risarcitoria se il danneggiato alleghi e provi uno specifico pregiudizio causalmente collegato.
- In sede di responsabilità contrattuale, non è sufficiente allegare l’inadempimento come fatto lesivo: la parte che chiede il risarcimento deve allegare il danno-conseguenza e il nesso causale tra condotta e pregiudizio; la sola deduzione del c.d. danno-evento non esaurisce l’onere probatorio.
- La censura di omessa pronuncia o di vizio motivazionale non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito quando la sentenza impugnata abbia in realtà esaminato il punto controverso, anche solo per ritenerlo irrilevante o non decisivo.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze che prospettano questioni nuove, o che non colgono il fondamento decisivo della decisione di merito.
- Quando un orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite è stato consolidato e successivamente confermato anche dalla Corte costituzionale, la riproposizione di censure volte a sovvertirlo è inammissibile se non accompagnata da argomenti nuovi e idonei a mettere in crisi il precedente consolidato.
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