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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09217/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia (applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) sostenendo che il giudice non ha applicato la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, comma 2, lett. b), del codice della strada (norma che, secondo il ricorrente, opera comunque anche in caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 186, comma 2‑quater).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione concernente la sospensione della patente di guida. Ha disposto il rinvio del giudizio al Tribunale di Brescia in diversa persona fisica, affinché il giudice del rinvio determini la durata della sospensione della patente sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. La Corte ha precisato che non è possibile, in sede di cassazione, determinare la durata della sanzione accessoria e ha disposto che il giudice del rinvio ordini contestualmente la sospensione dell'efficacia della statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    La Corte interpreta l'art. 186, comma 2, lett. b) come imponendo in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno per la fattispecie in esame, e richiama il comma 2‑quater che estende tale operatività anche alle ipotesi di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 186, comma 9‑bis cod. strada

    Richiamato nella sentenza di merito per la sostituzione della sanzione pecuniaria con i lavori di pubblica utilità; la Corte valuta l'effetto sostitutivo nella prospettiva della valutazione successiva del giudice del rinvio.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di primo grado era stata emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti), ma la Corte chiarisce che l'opzione per tale procedura non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative obbligatorie previste dalla normativa speciale.

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'ammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore Generale avverso sentenze di applicazione della pena che omettano sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte conferma che l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie rientra nelle materie impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata a supporto della funzione del Procuratore Generale nell'impugnazione di provvedimenti di applicazione della pena.

  • art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza della Corte di Cassazione a pronunciare l'annullamento con rinvio per i vizi rilevati: la Corte applica questa disposizione per annullare la sentenza limitatamente all'omessa applicazione della sanzione accessoria.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare perché non è possibile in cassazione determinare la durata della sanzione accessoria, rimessa al giudice del rinvio.

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Norma i cui parametri dovranno essere valutati dal giudice del rinvio per determinare la durata della sospensione della patente; la Corte rinvia la valutazione di merito a tale giudice.

Massime di principio

  • La scelta della procedura di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) non esonera dal rispetto delle sanzioni amministrative obbligatorie previste dalla normativa speciale: se una norma prevede una sanzione accessoria obbligatoria, questa deve essere applicata anche nella sentenza di patteggiamento.
  • Il Procuratore Generale può proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena quando sia stata omessa l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie (ricorso fondato su art. 606 c.p.p. e sulla giurisprudenza consolidata).
  • In sede di cassazione non si procede, di regola, alla determinazione della durata di una sanzione amministrativa accessoria: se il vizio è di omissione, la Corte annulla e rinvia al giudice di merito per la determinazione secondo i parametri di legge (es. art. 218 c.d.s.).
  • Se l'errore riguarda un mero calcolo o un vizio materiale facilmente emendabile (es. raddoppio della durata già operato in sentenza), talvolta è possibile correggere senza rinvio; ma quando manca del tutto la statuizione sulla sanzione obbligatoria è necessario l'annullamento con rinvio.
  • Il giudice del rinvio può, nel decidere la durata della sanzione accessoria, valutare anche l'effetto di misure sostitutive (es. lavori di pubblica utilità) e può sospenderne l'efficacia in attesa dell'accertamento dell'avvenuto adempimento di tali misure.

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