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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19650/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva ritenuto insussistenti i reati contestati. Il Procuratore generale censura l'erronea esclusione della natura di "nave da guerra" della motovedetta della Guardia di Finanza e deduce che, anche se il comando fosse stato esercitato da un sottufficiale in sostituzione dell'ufficiale titolare, la motovedetta avrebbe dovuto qualificarsi come nave da guerra ai fini degli artt. 5 e 6 legge n. 1409/1956 in relazione agli artt. 1099 e 1110 cod. nav.; il ricorrente invoca altresì l'interpretazione del testo convenzionale (art. 29 Convenzione di Montego Bay) e delle sue sei versioni linguistiche per sostenere che non è necessaria l'appartenenza formale alla Marina o il comando di un ufficiale di Marina in senso stretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che la disciplina interna (art. 239 d.lgs. n. 66/2010) sia conforme alla versione ufficiale francese della Convenzione di Montego Bay e non violi il trattato; ha affermato che per qualificare una unità come "nave da guerra" occorre che sia posta sotto il comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato ed iscritta nell'apposito ruolo, requisito non soddisfatto nel caso di specie poiché il comandante era un maresciallo (sottufficiale) in comando interinale. Conseguentemente, la motovedetta della Guardia di Finanza, pur essendo nave militare, non era qualificabile come nave da guerra nelle fattispecie contestate, e quindi non sussistevano gli elementi costitutivi dei reati per cui era stata pronunciata l'assoluzione dalla Corte territoriale; il ricorso del Procuratore generale è respinto e la sentenza impugnata confermata.

Norme richiamate

  • art. 239, d.lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)

    1. Sono navi militari... 2. Per nave da guerra si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali..., il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare.

    La Corte interpreta il requisito del comando in senso formale: è necessario che la nave sia posta sotto il comando di un ufficiale di Marina iscritto nel ruolo degli ufficiali; il comando esercitato da un sottoufficiale non soddisfa il requisito per la qualifica di 'nave da guerra'.

  • art. 29, Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay)

    Definizione di nave da guerra: appartenga alle Forze Armate di uno Stato, porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali...

    La Corte ritiene che il testo italiano sia conforme alla versione francese ufficiale della Convenzione; la Convenzione non impone una diversa interpretazione che consenta di considerare sufficiente il comando di un sottoufficiale.

  • art. 243, d.lgs. n. 66/2010

    Le unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

    Conferma che le imbarcazioni della Guardia di Finanza sono navi militari iscritte in ruoli speciali, ma ciò non basta per qualificarle come navi da guerra senza il requisito del comando da parte di un ufficiale di Marina.

  • art. 5 e art. 6 legge n. 1409/1956 in relazione agli artt. 1099 e 1110 cod. nav.

    Norme sostanziali contestate che puniscono il rifiuto di obbedienza e la resistenza a nave da guerra o naviglio militare; la loro applicabilità dipende dalla corretta qualificazione dell'unità quale 'nave da guerra'.

  • Giurisprudenza e principi costituzionali richiamati

    Richiamati i principi sul rapporto norme interne/parametri convenzionali (sentenze gemelle Corte costituzionale nn. 348 e 349/2007; Sez. U. n. 27620/2016; Corte cost. n. 49/2015) per affermare che la norma interna va applicata se compatibile e che la giurisprudenza europea vincola solo in presenza di orientamento consolidato o decisione pilota.

  • Sez. 3, n. 6626 del 16/01/2020 (richiamata)

    Precedente secondo cui il comando esercitato da un sottoufficiale non equivale al comando richiesto per la qualifica di nave da guerra.

Massime di principio

  • Per qualificare un'unità come 'nave da guerra' occorre il rispetto dei requisiti formali previsti dalla normativa interna recepita (appartenenza alle Forze armate, segni distintivi esteriori, equipaggio soggetto a disciplina militare e soprattutto comando da parte di un ufficiale di Marina iscritto nel ruolo), non basta il comando de facto di un sottoufficiale.
  • L'appartenenza del naviglio a Corpi militarizzati (es. Guardia di Finanza) rende le unità 'navi militari' ma non automaticamente 'navi da guerra' se manca il requisito del comando stabilito dalla norma.
  • Il giudice nazionale deve verificare la compatibilità tra norme interne e disposizioni convenzionali; una versione ufficiale della Convenzione (es. testo francese) conforme al testo interno rende residuale l'argomento di contrasto internazionale.
  • Non è possibile applicare direttamente una norma internazionale per sopprimere una norma interna conforme: prima va tentata un'interpretazione adeguatrice; solo in caso di insanabile contrasto si apre la questione di costituzionalità.
  • I reati che richiedono come elemento costitutivo il fatto compiuto contro una 'nave da guerra' non sono configurabili se manca la qualifica formale dell'unità, anche se gli agenti hanno operato contro un naviglio militare o contro personale militare.

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