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Sentenza

Sentenza n. 4904/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1551/2024, pubblicata il 14/6/2024, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. Lavoro, regolarmente notificata ai fini dell’esecuzione il 12/7/2024, con la quale il Giudice: “1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22; 2) Condanna il Ministero convenuto all’erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di euro 500,00 per le citate annualità”.

Giustizia amministrativa202602147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro n. 1551/2024, relativa all'erogazione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro n. 1551/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 12 luglio 2024. La pronuncia del giudice ordinario aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, relativamente agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, condannando il Ministero all'erogazione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuna annualità riconosciuta. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, producesse un immediato vincolo conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha verificato che la sentenza era irrevocabile, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e che non risultava intervenuta alcuna esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica del docente, con emissione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e termine di sessanta giorni per l'esecuzione su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine di 120 giorni era decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca una prestazione a carico di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve attuare concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
  • Quando l'Amministrazione non esegue una sentenza esecutiva dopo la notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'esecuzione del giudicato relativo alla Carta elettronica del docente richiede l'assegnazione della Carta e l'emissione del buono elettronico per ciascuna annualità riconosciuta dalla sentenza, non essendo sufficiente una mera dichiarazione di riconoscimento del diritto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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