Cassazione Penale, Sentenza n. 21936/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il delitto di evasione (art. 385 c.p.), deducendo vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe risposto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Aveva rilevato che non erano stati svolti accertamenti su eventuali giustificazioni dell'allontanamento dagli arresti domiciliari né su elementi relativi alla personalità dell'imputata che potessero escludere la gravità del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la Corte d'appello non abbia espresso una replica testuale alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, la sua motivazione nel complesso esprimeva una valutazione negativa sulla configurabilità della particolare tenuità. In particolare, i giudici di merito hanno richiamato un precedente per evasione a carico della ricorrente e hanno applicato un aumento di pena per continuazione (quattro mesi) motivandolo con la gravità della condotta ai sensi dell'art. 133 c.p. Per tali ragioni la richiesta di non punibilità è stata implicitamente disattesa e il ricorso in Cassazione è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato contestato è l'evasione: la condanna è fondata sulla prova dell'allontanamento dagli arresti domiciliari al momento del controllo.
particolare tenuità del fatto
La norma prevede la causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità previa valutazione complessiva. La Corte ha ritenuto che, pur in assenza di risposta espressa, la motivazione di merito escludeva i presupposti per applicare la causa di non punibilità.
criteri per la determinazione della pena
I giudici d'appello hanno fatto riferimento ai criteri dell'art. 133 per giustificare l'aumento di pena per continuazione, richiamando la gravità della condotta quale elemento ostativo alla particolare tenuità.
La sentenza di rigetto comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla L. 18 dicembre 2020
trattazione scritta del procedimento
Il procedimento è stato trattato per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
Massime di principio
- La mancata risposta espressa del giudice a una specifica richiesta di applicazione dell'art. 131-bis non è automaticamente vizi di motivazione: se dalla struttura argomentativa della sentenza emerge chiaramente che le condizioni per la particolare tenuità non sussistono, la disattesa può ritenersi implicita.
- Precedenti per reati simili e la qualificazione della fattispecie in termini di gravità (anche mediante aumento per continuazione ai sensi dell'art. 133) costituiscono fattori che pesano contro l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità.
- La valutazione sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessiva che consideri natura e gravità degli illeciti, tipologia dei beni giuridici, modalità esecutive, finalità, conseguenze, periodo temporale e intensità del dolo; l'assenza di approfondimenti probatori sulle giustificazioni dell'allontanamento può essere rilevante, ma è superabile se la motivazione d'insieme esclude comunque la tenuità.
- In ipotesi di arresti domiciliari, l'allontanamento senza giustificazione documentata tende a essere valutato negativamente, salvo che non siano forniti elementi probatori convincenti che giustifichino il comportamento.
- Dal punto di vista processuale, la mancata richiesta di discussione orale comporta la trattazione scritta e rende determinanti le memorie e le argomentazioni già depositate per la valutazione delle questioni sostanziali.
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