Cassazione Penale, Ordinanza n. 21408/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione illecita di cocaina in quantità rilevante, suddivisa in due panetti del peso di 1.085,00 e 980,00 grammi. Con il ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: a) la mancata esclusione della recidiva contestata; b) l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La censura sulla recidiva sosteneva, in sostanza, che non vi fosse adeguata dimostrazione della maggiore capacità delinquenziale o della più elevata pericolosità richiesta per il riconoscimento dell'aumento di pena. La doglianza sulla pena contestava la congruità della misura irrogata, ritenuta sproporzionata rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva valorizzato le modalità del fatto, i precedenti penali e la persistenza nella condotta illecita per confermare la recidiva e negare la prevalenza delle attenuanti generiche. Ha ritenuto inammissibile anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e che la determinazione della pena, entro i limiti edittali, è censurabile in cassazione solo per arbitrarietà o manifesta illogicità, profili qui non ravvisati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice per la detenzione illecita di sostanza stupefacente, applicata al possesso di cocaina in quantità rilevante.
criteri di commisurazione della pena; la determinazione tra minimo e massimo edittale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile solo per arbitrio o manifesta illogicità.
recidiva
la recidiva ritualmente contestata richiede una verifica in concreto della maggiore riprovevolezza e pericolosità del reo; può essere confermata quando il nuovo fatto e i precedenti evidenzino maggiore capacità delinquenziale.
circostanze attenuanti generiche
possono essere bilanciate con la recidiva; in presenza di recidiva reiterata il giudice può escluderne la prevalenza se non emergono elementi ulteriori e più significativi.
Massime di principio
- Quando la recidiva è ritualmente contestata, il giudice deve apprezzarne in concreto la rilevanza sintomatica di maggiore riprovevolezza e pericolosità, potendo escludere l'aumento solo se il nuovo episodio non denota una più intensa capacità delinquenziale.
- La motivazione sul bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche è sufficiente se il giudice valorizza modalità del fatto, precedenti penali e persistenza nel comportamento illecito, senza necessità di formule sacramentali.
- La determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto quando risulti frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- La censura di legittimità sulla commisurazione della pena non può limitarsi a prospettare una diversa valutazione di merito, ma deve evidenziare uno specifico vizio logico o giuridico della motivazione.
- Il ricorso è inammissibile quando le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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