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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12717/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma del 22/05/2024. Il motivo centrale era la contestazione del computo del termine per proporre appello: il ricorrente sosteneva che, per effetto della sospensione feriale (legge n.742/1969) e dell'art.172 c.p.p., il dies a quo non dovesse essere computato e pertanto il termine d'impugnazione avrebbe dovuto iniziare a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo feriale (nella prospettazione del ricorrente il 10 settembre), rendendo tempestivo l'atto depositato il 16/10/2024. Si censurava dunque la presunta errata interpretazione della regola di decorrenza dei termini e la violazione di norme processuali e costituzionali invocate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva ritenuto tardivo l'atto depositato il 16/10/2024, ritenendo corretta la determinazione del termine di impugnazione in scadenza il 15/10/2024. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale, quando il termine per il deposito della motivazione scade durante il periodo di sospensione feriale, il termine per proporre il gravame comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla fine del periodo feriale (applicando l'art.172, comma 4 c.p.p. e l'art.1 legge 7/10/1969 n.742), con il conseguente computo del dies a quo come ultimo giorno del periodo feriale e non come primo giorno utile da computare. È stata pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per il deposito della motivazione; nella fattispecie la Corte ha preso atto del deposito entro 90 giorni e del termine per la motivazione fissato ai sensi di tale norma.

  • art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fissa il termine di impugnazione (quarantacinque giorni) per gli atti previsti; la Corte ha ritenuto applicabile tale termine all'appello avverso la sentenza di primo grado.

  • art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Regola la decorrenza del termine per la proposizione del gravame quando questo dipende dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza; la Corte ha ritenuto che l'art.172, comma 4, c.p.p. determini il differimento della decorrenza al termine del periodo feriale, senza deroga da parte dell'art.585.

  • art. 172, commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    Comma 3: disciplina la proroga per i giorni festivi (riguarda la scadenza dei termini). La Corte ha rilevato che tale proroga riguarda la scadenza e non l'inizio della decorrenza. Comma 4: stabilisce la regola generale secondo cui, se un termine ha inizio nel periodo feriale, l'inizio è differito alla fine del periodo; la Corte ha applicato questa disposizione per fissare il dies a quo al giorno finale del periodo feriale (non computato) e quindi far decorrere il termine dall'1 settembre (nel nuovo calendario feriale).

  • art. 1, legge 7 ottobre 1969 n. 742 (sospensione feriale dei termini)

    Prevede la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; la Corte ha interpretato questa norma insieme all'art.172 c.p.p. nella direzione consolidata dalla giurisprudenza secondo cui, se il termine iniziale cade nel periodo di sospensione, l'inizio della decorrenza è differito alla fine del periodo feriale e il dies a quo non è computato.

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso in cassazione relativo a violazioni di norme processuali stabilite a pena di nullità o inammissibilità; il ricorrente lo ha invocato per censurare il computo del termine, ma la Corte lo ha ritenuto infondato alla luce dei principi richiamati.

Massime di principio

  • Se il termine da cui dipende la decorrenza di un altro termine (es. termine per il deposito della motivazione) scade durante il periodo di sospensione feriale, l'inizio del termine successivo è differito alla fine del periodo feriale: il dies a quo va quindi fissato nell'ultimo giorno del periodo feriale e non è computato; il primo giorno utile da conteggiare è il giorno successivo alla fine del periodo di sospensione.
  • La proroga automatica per i giorni festivi prevista dall'art.172, comma 3, riguarda la scadenza dei termini e non l'inizio della loro decorrenza; dunque il fatto che il primo giorno utile cada in una domenica o festa non sposta automaticamente l'inizio del conteggio, salvo le ipotesi in cui la decorrenza dipenda direttamente dalla scadenza di un altro termine che è stata prorogata per festività.
  • Quando si calcolano termini processuali concatenati (es. deposito della motivazione --> termine per impugnare), occorre verificare se opera una causa di sospensione (periodo feriale) che interrompe la continuità tra i due termini; in presenza di sospensione, non si applicano automaticamente le regole di proroga dei festivi per la decorrenza del termine successivo.
  • Le modifiche legislative che hanno ridotto il periodo feriale (es. d.l. 132/2014 conv. in l.162/2014) incidono sul computo: bisogna sempre accertare le date esatte del periodo feriale applicabile al caso concreto (es. attualmente 10-31 agosto) prima di calcolare scadenze processuali.
  • In pratica, per evitare rischi di inammissibilità, è prudente depositare gli atti d'impugnazione con congruo anticipo rispetto ai termini-limite e non fare affidamento soltanto su interpretazioni favorevoli del computo in presenza di periodi festiv i o sospensioni.
  • Se la materia è controversa o il termine è borderline, valutare tempestivamente misure cautelari o istanze (es. istanza di riesame del termine) e considerare l'assistenza di un difensore che documenti subito le ragioni di tempestività.

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