Cassazione Civile, Ordinanza n. 42035/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava un compendio immobiliare con una corte e un portico censiti catastalmente, rispetto ai quali alcuni soggetti agivano in accertamento negativo per ottenere la dichiarazione che la controparte societaria non fosse comproprietaria dei beni e non avesse alcun diritto di passaggio, mentre la società e i due fratelli chiamati in causa sostenevano invece di vantare diritti di comproprietà e/o servitù di transito, nonché di avere titolo per chiedere la rimozione di nuove aperture realizzate dagli attori sul fabbricato prospiciente la corte. In appello, la corte territoriale ha ritenuto che gli attori avessero allegato e che i convenuti non avessero contestato la loro proprietà/comproprietà sulla corte, affermando che l’oggetto della causa fosse l’accertamento negativo dei diritti altrui e che, sulla base del titolo originario del 1927, ai ricorrenti spettasse solo un diritto di passo pedonale, mentre alla società convenuta non spettasse alcun diritto sulla corte e sul portico. I ricorrenti hanno censurato: 1) la ritenuta non contestazione e la conseguente affermazione della titolarità in capo agli attori, sostenendo che mancasse prova del titolo di acquisto della comproprietà e che la domanda fosse stata interpretata in modo errato; 2) la qualificazione dell’azione come mera negatoria, assumendo che la proprietà degli attori fosse elemento costitutivo da provare; 3) l’interpretazione dell’atto di divisione del 1927 e dei successivi atti di vendita, lamentando violazione dei criteri ermeneutici contrattuali; 4) il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente escluso la possibilità di maturazione dell’usucapione a favore della società subacquirente a non domino. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi: ha affermato che l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito non era stata adeguatamente censurata in cassazione; ha ribadito che la proprietà/comproprietà, nelle azioni reali e nell’azione negatoria, è un diritto autodeterminato e la sua allegazione/contestazione può risultare dalla non contestazione o da difese incompatibili, fermo restando che la valutazione delle prove e della mancata contestazione è riservata al merito; ha quindi confermato la lettura del titolo originario e la conclusione che ai ricorrenti spettasse solo il passaggio pedonale e non la comproprietà né il passo carraio, mentre la società non avesse diritti sulla corte. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che l’usucapione decennale ex art. 1159 c.c. presuppone un acquisto a non domino con titolo astrattamente idoneo, buona fede e possesso protratto per dieci anni dalla trascrizione, e che tale fattispecie può essere invocata anche dal subacquirente, con accessione del possesso ex art. 1146, comma 2, c.c.; la corte territoriale aveva erroneamente escluso in radice tale possibilità limitandosi a constatare che il dante causa non aveva acquistato il diritto. Il ricorso è quindi stato accolto limitatamente al quarto motivo, con cassazione della sentenza impugnata nei limiti di tale censura e rinvio per nuovo esame della domanda di usucapione abbreviata.
La decisione
La Cassazione ha respinto i primi tre motivi di ricorso, confermando l’impostazione della corte d’appello su titolarità del diritto, non contestazione, interpretazione della domanda e lettura del titolo originario. Ha invece accolto il quarto motivo, cassando la sentenza nella parte in cui aveva negato in astratto la possibilità di far valere l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. da parte del subacquirente a non domino. La causa è stata quindi rinviata al giudice di merito per riesaminare la domanda riconvenzionale di usucapione alla luce dei corretti presupposti normativi e fattuali.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo in relazione alla legittimazione ad agire e alla titolarità del diritto allegato in giudizio
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la questione della titolarità era stata devoluta in appello
richiamato in tema di non contestazione; la Corte ribadisce che la mancata contestazione può assumere rilievo anche per fatti-diritto, ma la sua valutazione resta del merito
richiamato per affermare la libera valutazione delle prove da parte del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti stretti del vizio motivazionale
richiamato per distinguere tra difese, mere difese ed eccezioni e per affermare che la mancata contestazione non coincide con una decadenza automatica
richiamato per chiarire che le nuove eccezioni in appello sono precluse solo se non rilevabili d’ufficio
richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte sottolinea che l’erronea valutazione del materiale probatorio non integra di per sé violazione di legge
richiamato per qualificare l’azione negatoria e spiegare che la proprietà dell’attore è elemento costitutivo del diritto di agire
richiamato sul riparto dell’onere della prova; la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata, non quando contesti la valutazione delle prove
richiamato come criterio di interpretazione del contratto e, per estensione, degli atti processuali, ai fini della censura dell’interpretazione della domanda
richiamati per stabilire che l’interpretazione degli atti processuali è censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici o omesso esame di fatti decisivi
la Corte chiarisce che disciplina l’usucapione abbreviata di beni immobili acquistati a non domino, richiedendo titolo astrattamente idoneo, buona fede e possesso ventennale? no, decennale, dalla trascrizione
richiamato per precisare che la buona fede è esclusa solo quando l’ignoranza dell’altrui diritto derivi da colpa grave
richiamato per l’accessione del possesso tra autore e successore a titolo particolare ai fini del computo del termine dell’usucapione abbreviata
Massime di principio
- Nell’azione negatoria o in altre azioni reali, il diritto di proprietà o comproprietà dell’attore è un fatto costitutivo del rapporto dedotto in giudizio, ma si tratta di un diritto autodeterminato: la domanda si identifica con il diritto stesso e non richiede necessariamente l’allegazione del titolo storico di acquisto ai fini della specificazione della domanda.
- La legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità sostanziale del diritto: la prima si valuta sulla base della prospettazione contenuta nell’atto introduttivo, mentre la seconda attiene al merito e può essere provata o contestata nel corso del processo.
- La non contestazione può riguardare anche fatti-diritto e può rendere superflua la prova del fatto allegato, ma la sua valutazione resta riservata al giudice di merito; in cassazione non è censurabile la mera diversa lettura del materiale istruttorio.
- La censura in cassazione dell’interpretazione di una domanda o di un atto processuale richiede la puntuale indicazione dei criteri ermeneutici violati, dei fatti decisivi omessi e la trascrizione almeno essenziale del testo interpretato; in mancanza, il motivo è inammissibile o infondato.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice assegna l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti l’apprezzamento dell’esito probatorio o la ritenuta sufficienza della prova.
- L’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. presuppone un acquisto a non domino con titolo astrattamente idoneo, la buona fede dell’acquirente al tempo dell’acquisto e il possesso protratto per dieci anni dalla trascrizione; la fattispecie può essere fatta valere anche dal subacquirente, con possibile accessione del possesso ai sensi dell’art. 1146, comma 2, c.c.
- Ai fini dell’usucapione abbreviata non rileva che il dante causa non fosse effettivo titolare del diritto trasferito, poiché proprio tale situazione integra l’acquisto a non domino richiesto dalla norma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41942/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41943/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41944/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41945/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41946/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41947/2021 del 30/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →