Cassazione Penale, Sentenza n. 2736/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere in relazione al reato di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.). Il ricorrente denunciava insufficienza e vizio della motivazione circa l'esistenza di un concreto pericolo di reiterazione: il Tribunale aveva ritenuto aggravate le esigenze cautelari sulla base della condotta del ricorrente consistente nel "seguire" su social network i profili di alcuni congiunti della vittima, valutata come comportamento "intrusivo" idoneo a turbare la serenità delle persone offese e a ingenerare timore per la propria incolumità. Il ricorrente sostiene che tale attività social era passiva, non ha violato il divieto di comunicazione e non giustifica l'aggravamento; inoltre rilevava la distanza geografica del luogo degli arresti domiciliari dal luogo del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo fondato, riscontrando un deficit motivazionale del Tribunale nel collegare in modo concreto e specifico la condotta del ricorrente al pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. La motivazione impugnata si è appoggiata in modo generico all'astratta gravità del delitto (l'aggressione mortale) senza descrivere in termini concreti perché il mero seguire profili pubblici sui social costituisse prova di volontà di controllo tale da giustificare l'aggravamento. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina - sezione riesame, con invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte richiama che il pericolo di reiterazione non può essere desunto esclusivamente dalla gravità astratta del titolo di reato; occorre valutare la concreta condotta e le circostanze che la connotano per formulare una prognosi di rischio di commissione di ulteriori reati.
art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che consente la sostituzione della misura cautelare in atto con la custodia in carcere: la sua applicazione richiede adeguata motivazione sull'aggravamento delle esigenze cautelari.
art. 173, disp. att., cod. proc. pen.
Limiti formali del ricorso in Cassazione (esposizione del motivo nei limiti richiesti dalla disposizione), richiamata nella fase di presentazione del gravame.
Definizione del reato di omicidio preterintenzionale, riferimento al titolo di reato che figura nel procedimento e che costituisce il contesto fattuale della valutazione cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.
Adempimenti a cura della cancelleria in seguito alla decisione di annullamento e rinvio, richiamati per le attività conseguenti alla pronuncia.
legge n. 47/2015 (modifiche all'art. 274 c.p.p.)
Richiamata per evidenziare il principio secondo cui le modifiche legislative impediscono di desumere il pericolo di fuga o di recidiva solo dalla gravità del titolo di reato, pur consentendo la considerazione delle concrete modalità della condotta.
Massime di principio
- Per aggravare una misura cautelare richiedendo la custodia in carcere per pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.), il giudice deve motivare con elementi concreti e specifici che colleghino la condotta dell'indagato a una probabilità effettiva di compiere nuovi reati; non è sufficiente richiamare solo la gravità astratta del reato.
- Comportamenti "passivi" sui social network (es. seguire profili pubblici) raramente giustificano di per sé un aggravamento cautelare, salvo che non emergano altri elementi concreti: minacce, contatti diretti, elusione di divieti o modalità reiterate e invasive che dimostrino intenzionalità e pericolosità.
- Il giudice deve valutare e motivare anche l'efficacia delle misure cautelari precedenti (es. arresti domiciliari, distanza geografica) e le concrete circostanze attenuanti che riducono il rischio cautelare.
- La difesa può utilmente far rilevare strumenti tecnici e comportamentali che neutralizzano la condotta contestata (es. possibilità per la vittima di "bloccare" un utente sui social), e il giudice deve considerare tali argomentazioni nella motivazione dell'eventuale aggravamento.
- In caso di motivazione generica o meramente evocativa, il provvedimento cautelare aggravante è annullabile e il procedimento va rinviato per nuovo esame in cui il giudice deve fornire una valutazione più puntuale e circostanziata.
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