Cassazione Penale, Ordinanza n. 12925/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e che sollecitassero una rivalutazione del materiale probatorio preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 192 c.p.p., travisamento della prova, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale per truffa. In sostanza, ha chiesto una rivalutazione del compendio probatorio per sostenere una ricostruzione a sé favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito era coerente con le risultanze istruttorie, priva di manifeste illogicità e conforme alla c.d. doppia conforme; in particolare, i giudici di merito avevano valorizzato la riconducibilità all'imputata della carta Postepay usata per la truffa e attivata mediante carta d'identità e codice fiscale della stessa, ritenendo irrilevante la denuncia presentata dall'imputata il 15 maggio 2020. Il ricorso mirava quindi, in modo non consentito in sede di legittimità, a una diversa lettura dei fatti e delle prove.
Norme richiamate
La censura fondata su violazione della regola di valutazione della prova è stata ritenuta inidonea, perché il giudizio di merito era sorretto da motivazione coerente e non manifestamente illogica, quindi non sindacabile in cassazione se la critica mira solo a una diversa lettura degli elementi probatori.
Il reato di truffa è stato confermato in punto di responsabilità sulla base di plurimi elementi fattuali ritenuti convergenti dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rilettura del compendio probatorio o chiedere alla Corte di privilegiare una ricostruzione dei fatti alternativa e più favorevole al ricorrente.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con le emergenze probatorie decisive poste a base della decisione.
- La doppia conforme rafforza la stabilità della motivazione di merito, che è insindacabile in cassazione se sorretta da argomentazione coerente, completa e priva di manifesta illogicità.
- La deduzione di travisamento della prova o di mancata assunzione di una prova decisiva non è sufficiente se, in concreto, la doglianza tende a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
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