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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30274/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia traeva origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 2010. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto impositivo ritenendolo emesso ante tempus e in assenza di contraddittorio endoprocedimentale, in violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 e dell'art. 24 l. n. 4/1929, sostenendo che, nel caso di accertamento c.d. "a tavolino", svolto sulla base di attività istruttoria interna e della risposta del contribuente al questionario, senza accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente, non sussistesse un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio preventivo e che, dunque, la CTR avesse erroneamente annullato l'atto per tale ragione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, nel caso concreto, l'accertamento era stato effettuato "a tavolino" sulla base di attività istruttoria e del questionario restituito dal contribuente, con emersione di irregolarità. In tale ipotesi, secondo i principi giurisprudenziali richiamati dalla Corte, per i tributi non armonizzati non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nella fase amministrativa, e comunque la fattispecie non era assimilabile a quella prevista dall'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 per le verifiche eseguite presso i locali del contribuente. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per l'esame degli eventuali motivi di appello rimasti assorbiti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla norma non è stato ritenuto applicabile all'accertamento "a tavolino" svolto senza accesso, ispezione o verifica presso la sede del contribuente.

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato insieme all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 quale parametro della dedotta violazione di legge.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata quale vizio denunciato in cassazione, per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Per i tributi non armonizzati non sussiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nella fase amministrativa, salvo che esso sia espressamente previsto dalla legge.
  • L'accertamento effettuato "a tavolino", fondato su istruttoria interna e risposta del contribuente a questionario, non è equiparabile alla verifica eseguita presso la sede del contribuente ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati non può essere dedotta in astratto, ma richiede che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere nella fase amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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