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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13774 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di rettifica n. 12611 RU 2010, emesso ai sensi dell’art. 78 del codice doganale comunitario per recuperare maggiori dazi antidumping, interessi e sanzioni sulle importazioni effettuate nel 2008. L’accertamento, basato su indagini OLAF, contestava che accessori per tubi dichiarati di origine taiwanese fossero in realtà di origine cinese e non rientrassero nell’esenzione riconosciuta all’esportatrice Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd. La CTR della Campania aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società, ravvisando retroattività, buona fede ed errori delle autorità, e aveva annullato l’avviso anche perché emesso prima dei 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente. L’Agenzia ha proposto sei motivi: erronea applicazione delle norme su irretroattività, informazione e collaborazione; erronea applicazione dell’esimente dell’art. 220 del codice doganale; due censure subordinate sulla motivazione e sull’omesso esame della falsità delle dichiarazioni di origine; e due censure sul contraddittorio e sul termine di 60 giorni.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo dell’Agenzia; ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il sesto. Ha stabilito che non vi era applicazione retroattiva del regolamento del 2009: il recupero riguardava importazioni anteriori per le quali, secondo le risultanze OLAF recepite nell’inchiesta, mancava già il presupposto dell’esenzione, ossia la produzione dei beni a Taiwan da parte dell’esportatrice. Ha inoltre rilevato che l’esimente dell’art. 220 richiede cumulativamente un errore attivo delle autorità, non ragionevolmente rilevabile, la buona fede e il rispetto delle prescrizioni doganali; la mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore non basta. Quanto al contraddittorio, ha escluso l’applicabilità dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente agli accertamenti doganali, regolati dalla disciplina speciale del D.Lgs. n. 374/1990 e dai relativi rimedi amministrativi; la violazione procedimentale rileva comunque solo se causa un concreto pregiudizio difensivo. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza dei dazi: il giudizio prosegue in rinvio.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 384/96, art. 1 (regolamento antidumping di base)

    un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio

    Il dazio antidumping è una misura applicabile alle importazioni oggetto di dumping che causano pregiudizio; nel caso concreto costituisce il regime generale rispetto al quale l’esenzione invocata dall’esportatrice rappresentava una deroga.

  • Regolamento CE n. 763/2000, art. 3

    Il dazio antidumping definitivo istituito ai sensi dell'art. 1 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese sono estese alle importazioni degli stessi accessori (Codice Taric: 7307 93 11 91; 7307 93 19 91; 7307 99 30 92; 7307 99 90 92) spedite da Taiwan (codice addizionale Taric A 999), eccetto gli accessori prodotti dalla Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale Taric A 098), Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale Taric A 099) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale Taric A 100).

    L’estensione del dazio alle merci spedite da Taiwan prevedeva un’esenzione soggettiva per specifici produttori. L’esenzione di Niang Hong era legata alla produzione dei beni da parte della società, non alla sola spedizione da Taiwan.

  • Regolamento CE n. 964/2003, art. 3

    La disposizione confermava l’esenzione soggettiva prevista per alcuni produttori taiwanesi; la Cassazione la considera nel quadro della deroga al regime antidumping generale, da interpretare restrittivamente e subordinata alla sussistenza delle condizioni per cui era stata concessa.

  • Regolamento CE n. 803/2009, artt. 1 e 2 e considerando

    Per quanto riguarda Nian Hong, l'inchiesta ha dimostrato che la società non ha una propria produzione da alcuni anni e che tutte le esportazioni verso la Comunità di questa società erano costituite da accessori per tubi importati dalla RPC. Poichè la vera produzione è cessata da diversi anni, non c'è motivo di ritenere che questa situazione non sia duratura.

    Le risultanze dell’inchiesta potevano provare che, già nel periodo anteriore, i beni esportati non erano prodotti da Niang Hong a Taiwan e che quindi mancava il presupposto concreto dell’esenzione. Il recupero per le operazioni pregresse non equivaleva, per questo, ad applicare retroattivamente la revoca dell’esenzione disposta nel 2009.

  • Regolamento CE n. 1073/99

    gli accertamenti compiuti a posteriori (di propria iniziativa o su segnalazione degli Stati membri) dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del Reg. CE n. 1073/99, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziali

    Le risultanze delle indagini OLAF possono fondare l’accertamento e il recupero dei dazi, ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria circa i requisiti del regime agevolativo.

  • Regolamento CEE n. 2913/92 (codice doganale comunitario), artt. 78, 220, par. 2, lett. b), e 221

    la mancanza anche di uno solo dei citati presupposti, basta ad escludere il diritto del debitore a non vedersi assoggettato al dazio.

    La non contabilizzazione a posteriori è ammessa solo se ricorrono congiuntamente i presupposti dell’art. 220: errore delle autorità, non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede e rispetto delle prescrizioni doganali. La mera accettazione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore non integra un errore attivo; la disposizione tutela l’affidamento solo quando le autorità abbiano determinato i presupposti su cui esso si fonda.

  • Regolamento CE n. 2700/2000

    Il debitore può invocare la buonafede se può dimostrare di aver dato prova di diligenza, a meno che non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso che segnala fondati dubbi.

    La buona fede non è presunta in modo sufficiente dalla sola documentazione commerciale: il debitore deve dimostrare di avere agito con diligenza per verificare il rispetto delle condizioni del trattamento agevolato. La novella chiarisce i requisiti dell’errore e della buona fede nell’applicazione dell’art. 220.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), artt. 3, 6, comma 2, e 10

    Ne consegue che il caso in esame è del tutto estraneo all'ambito applicativo delle disposizioni di cui della L. n. 212 del 2000, art. 3, art. 6, comma 2 e art. 10.

    Le disposizioni statutarie su irretroattività, informazione e collaborazione non impediscono il recupero per importazioni anteriori quando l’amministrazione accerta che i presupposti dell’esenzione non sussistevano già al momento delle operazioni.

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11

    in tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile della L. 20 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo jus speciale di cui del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11 - nel testo utilizzabile ratione temporis - preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all'impugnazione in giudizio del suddetto avviso.

    Per gli avvisi di rettifica doganali opera la disciplina speciale dell’art. 11, che prevede garanzie e strumenti di interlocuzione propri; non si applica il termine di 60 giorni dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

  • D.P.R. n. 43/1973 (TULD), artt. 66, 70 e 76

    il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 66, prevede che l'operatore presenti ricorso gerarchico avverso l'avviso di rettifica "producendo i documenti ed indicando i mezzi di prova ritenuti utili"

    Il procedimento amministrativo doganale consente di esporre preventivamente le difese e produrre prove; la decisione su tale ricorso precede, secondo la disciplina richiamata, la definitività dell’avviso e l’accesso alla tutela giurisdizionale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le disposizioni individuano i vizi di violazione o falsa applicazione di legge e di motivazione dedotti con il ricorso per cassazione; i motivi subordinati relativi alla motivazione e all’omesso esame sono rimasti assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo.

  • Codice di procedura civile, artt. 378 e 384

    L’art. 378 è richiamato per la memoria depositata dalla resistente; il rinvio disposto dalla Cassazione comporta il riesame della controversia da parte della CTR in diversa composizione e la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La revoca successiva di un’esenzione non può, da sola, giustificare il recupero retroattivo. È però possibile recuperare dazi per periodi anteriori se l’amministrazione prova che, già allora, mancavano i requisiti sostanziali dell’esenzione; in tal caso si accerta la situazione preesistente, non si applica retroattivamente la revoca.
  • Le deroghe al regime antidumping sono di stretta interpretazione. Se un’esenzione è riconosciuta in ragione della produzione in un determinato Paese, la sola spedizione da quel Paese o la presenza di certificati di origine non dimostrano necessariamente che il bene sia stato effettivamente prodotto dal soggetto esentato.
  • Le indagini OLAF possono costituire prova idonea a fondare il recupero dei dazi. Il contribuente può contrastarle dimostrando concretamente che le condizioni dell’esenzione ricorrevano per le proprie importazioni.
  • Per invocare l’esimente dell’art. 220 del codice doganale non basta provare la buona fede o l’esistenza di certificati: occorrono cumulativamente un errore attivo delle autorità, la sua non ragionevole rilevabilità, la buona fede diligente dell’importatore e il rispetto degli obblighi doganali. La mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore non costituisce errore dell’autorità.
  • In materia doganale il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica agli avvisi di rettifica disciplinati dalla normativa speciale. Il contribuente deve utilizzare gli strumenti amministrativi previsti dalla disciplina doganale per esporre osservazioni e produrre prove.
  • Un vizio del contraddittorio amministrativo assume rilievo se ha causato un concreto pregiudizio al diritto di difesa e si è riflesso sul provvedimento finale; non è sufficiente una violazione meramente formale.

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