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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8261/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna: Cammarano deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che non vi è prova che fosse rimasto all'interno dell'esercizio né che avesse partecipato alla rapina (chiede, almeno, assoluzione ex art. 530 comma 2 c.p.p.). Sarti contesta la sussistenza del concorso di persone (art. 110 c.p.) nella rapina, sostenendo che non vi è prova certa della sua partecipazione alla rapina (solo alle lesioni) e lamenta un travisamento della testimonianza del teste Pucci; solleva anche profili relativi al concorso anomalo (art. 116 c.p.), quest'ultimo però non adeguatamente dedotto in sede di appello.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Cammarano la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo totalmente generico e aspecifico, non confrontandosi con le argomentazioni della corte di appello e col doppio conforme; per Sarti la Corte ha ritenuto che le questioni fossero già dibattute nei gradi di merito e che la motivazione della corte territoriale fosse esaustiva e coerente, per cui la rivalutazione dei fatti in sede di legittimità non è possibile. La questione del concorso anomalo (art. 116 c.p.) non è stata esaminata per essere in fatto non adeguatamente dedotta in appello. Ai ricorrenti è stata applicata la condanna alle spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con la motivazione impugnata, dunque insufficienti per la cassazione.

  • art. 530 comma 2 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente Cammarano come base per un'eventuale assoluzione per insufficienza di prove; la Corte non ha esaminato il merito perché il motivo era aspecifico e inammissibile.

  • art. 110 c.p.

    Riferito al concorso di persone: i giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità concorrente dei ricorrenti, valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 116 c.p.

    Richiamato dalla difesa di Sarti come possibile concorso anomalo; la Corte di legittimità non ha esaminato la questione perché attiene a profili di fatto non previamente e adeguatamente dedotti in appello.

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiamato nella motivazione: la mancanza di specificità delle doglianze, e la mancata correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di disporre una somma a favore della Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di 3.000 euro.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la genericità o la mancata correlazione tra censure e motivi della sentenza comporta inammissibilità.
  • La Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: se la motivazione dei giudici di merito è logica, coerente e affronta criticamente gli elementi probatori, il giudizio di merito non è sindacabile in cassazione.
  • Per contestare un travisamento della prova occorre dimostrare una palese e non controvertibile difformità tra i risultati oggettivi della prova e la valutazione compiuta dal giudice di merito; mere contestazioni interpretative non sono sufficienti.
  • Questioni di fatto o profili non adeguatamente dedotti nel grado di appello (o introdotti ex novo) non possono, di regola, essere esaminati in sede di legittimità.
  • In caso di doppia conforme (conferma sia in primo che in secondo grado) la soglia di specificità richiesta per il ricorso per cassazione è più rigorosa; l'inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese e contributo alla Cassa delle Ammende).

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