Cassazione Penale, Ordinanza n. 25347/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per detenzione e cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso per cassazione hanno censurato il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, sostenendo in sostanza che i fatti dovessero essere riqualificati in termini meno gravi. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito del compendio probatorio già apprezzato dai giudici di merito e perché ripropositive di censure già formulate in appello. È stato inoltre valorizzato che la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico sul punto, richiamando elementi fattuali incompatibili con la lieve entità: organizzazione e sistematicità dell'attività di spaccio, varietà delle sostanze detenute, numero dei soggetti riforniti e frequenza delle cessioni.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per attività di spaccio/detenzione a fini di cessione di stupefacenti; la Corte ne conferma l'applicazione escludendo la riqualificazione in lieve entità sulla base dei dati fattuali valorizzati in appello.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero per ragioni non ravvisate nel caso di specie.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
- La richiesta di riqualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti deve confrontarsi con una motivazione di merito non illogica che valorizzi elementi quali organizzazione dell'attività, sistematicità delle cessioni, varietà delle sostanze e numero dei destinatari: in presenza di tali dati la riqualificazione può essere esclusa.
- La reiterazione in cassazione di censure già dedotte in appello, senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, integra un motivo inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, ove non emergano ragioni di esonero.
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