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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05000/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per furto pluriaggravato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. Il ricorso era affidato a un unico motivo: si contestava l'erroneo riconoscimento delle aggravanti previste dall'art. 625, nn. 2 e 7, c.p. In particolare, la difesa sosteneva che non ricorresse l'aggravante di cui al n. 2 e, quanto al n. 7, deduceva l'assenza dei presupposti applicativi. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata nella parte relativa al n. 2, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'aggravante sussiste quando, per commettere il fatto, l'agente provochi la rottura della cosa altrui; nel caso concreto, era stato danneggiato il sistema di misurazione. Quanto al n. 7, la censura è stata ritenuta non proponibile in cassazione perché non risultava specificamente dedotta come motivo di appello, con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata quale base della condanna confermata in appello.

  • art. 625, comma 2, c.p.

    Richiamato insieme alle aggravanti contestate; la Corte conferma l'applicazione delle aggravanti al fatto concreto.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.

    Per il n. 2 la Corte ribadisce che l'aggravante ricorre quando, per commettere il reato, l'agente provochi la rottura della cosa altrui; per il n. 7 la censura non era proponibile in cassazione perché non dedotta in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama a sostegno della regola di inammissibilità della doglianza in cassazione non previamente dedotta come motivo di appello.

Massime di principio

  • L'aggravante del furto relativa alla violenza sulle cose sussiste quando, per commettere il fatto, l'agente cagioni la rottura o il danneggiamento della cosa altrui utilizzata come ostacolo o bersaglio dell'azione.
  • In sede di legittimità non può essere proposta una censura che non sia stata specificamente dedotta come motivo di appello, quando la legge prevede tale preclusione a pena di inammissibilità.
  • La manifestata infondatezza di un motivo, unita alla preclusione processuale sulla deduzione della doglianza, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conferma della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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