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Ordinanza

Ordinanza n. 235/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 187 del 30 marzo 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda cautelare nella controversia relativa a una procedura selettiva per il conferimento di un incarico di dirigente di struttura sanitaria complessa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR, deducendo, in relazione alle singolarità riscontrate nel modus procedendi dell'Azienda sanitaria nella conduzione della procedura selettiva, l'illegittimità della procedura e chiedendo la concessione della tutela cautelare. Il TAR aveva respinto la domanda limitandosi a rilevare profili di possibile difetto di giurisdizione. In appello, il CGARS ha esaminato sommariamente la questione pregiudiziale di giurisdizione, tenendo conto del più recente indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle controversie relative alle procedure per il conferimento degli incarichi di dirigente di struttura sanitaria complessa indette dopo l'entrata in vigore della novella dell'art. 20 della legge n. 118 del 2022.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase incidentale, le doglianze non fossero idonee a superare la conclusione del TAR in ordine alla possibile spettanza della giurisdizione al giudice ordinario. Il Collegio ha richiamato l'indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui le controversie concernenti procedure per il conferimento di incarichi di dirigente di struttura sanitaria complessa, indette dopo la novella dell'art. 20 della legge n. 118 del 2022, rientrano nella giurisdizione ordinaria. La questione dovrà comunque essere approfondita dal TAR nella fase di merito. La misura cautelare non è stata concessa, poiché essa avrebbe presupposto una positiva delibazione della sussistenza della giurisdizione amministrativa. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate per la novità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 20 l. 118/2022

    La novella richiamata rileva per individuare il regime giurisdizionale delle controversie relative alle procedure per il conferimento degli incarichi di dirigente di struttura sanitaria complessa indette successivamente alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando sussistono seri profili di possibile difetto di giurisdizione amministrativa, la concessione della misura cautelare presuppone una delibazione positiva, sia pure sommaria, della spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo.
  • Le controversie relative alle procedure per il conferimento di incarichi di dirigente di struttura sanitaria complessa indette dopo l'entrata in vigore della novella dell'art. 20 della legge n. 118 del 2022 sono ricondotte, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite richiamato dal giudice, alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il giudice dell'appello cautelare può confermare il diniego della misura quando le doglianze non superano i profili di difetto di giurisdizione rilevati in primo grado, rimettendo l'approfondimento definitivo della questione alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

Testo integrale

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