Cassazione Penale, Sentenza n. 33655/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra undici sentenze di condanna relative a più truffe commesse mediante alcune piattaforme di vendita online. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81, comma secondo, cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione e travisamento dei fatti. Il ricorrente ha contestato che il giudice avesse ritenuto sussistente il medesimo disegno criminoso valorizzando essenzialmente la sistematicità e l’omogeneità dei reati, senza considerare che le condotte erano state commesse tra il 2012 e il 2020, con modalità e in luoghi differenti, ai danni di persone offese diverse e senza elementi dimostrativi di una preventiva e unitaria programmazione criminosa. La difesa della persona condannata ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica e ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione. Ha ritenuto insufficiente la motivazione fondata sulla mera omogeneità dei reati e sulla sistematica reiterazione delle condotte. Ai fini della continuazione è necessario accertare che, al momento della commissione del primo fatto, i reati successivi fossero già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Nel caso concreto, la distribuzione delle condotte in circa sette anni, la commissione in luoghi differenti, la pluralità delle persone offese e l’assenza di elementi indicativi di un’originaria deliberazione unitaria imponevano una valutazione più rigorosa. Il comune intento di procurarsi risorse economiche mediante reati contro il patrimonio è stato ritenuto, di per sé, non sufficiente a dimostrare il medesimo disegno criminoso e potenzialmente indicativo, piuttosto, di una stabile inclinazione al delitto. Il nuovo giudizio è stato rimesso al Tribunale di Rovigo.
Norme richiamate
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
Il giudice dell’esecuzione deve verificare, con motivazione adeguata, la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto di diverse sentenze di condanna.
La continuazione presuppone un programma criminoso unitario, originariamente deliberato, comprendente i diversi illeciti almeno nelle loro linee essenziali.
motivazione dei provvedimenti
La decisione sul riconoscimento della continuazione deve esporre una motivazione effettiva e coerente rispetto agli elementi favorevoli e contrari alla configurabilità del vincolo.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede l’accertamento di un’unica originaria deliberazione criminosa, tale che, al momento della commissione del primo reato, gli illeciti successivi fossero già programmati almeno nelle loro caratteristiche fondamentali.
- L’omogeneità dei reati, la reiterazione delle condotte, la sistematicità dei comportamenti e il comune movente economico non sono, isolatamente considerati, elementi sufficienti a dimostrare il medesimo disegno criminoso.
- La distribuzione delle condotte in un ampio arco temporale, la loro commissione in luoghi differenti, la pluralità delle persone offese e l’assenza di elementi di preventiva programmazione costituiscono elementi ostativi o comunque criticamente rilevanti ai fini del riconoscimento della continuazione.
- La mera scelta di procurarsi il sostentamento attraverso la reiterazione di reati non equivale a un programma criminoso unitario, potendo invece esprimere una stabile inclinazione al delitto incompatibile con la ratio della continuazione.
- Gli indicatori della continuazione non possono essere utilizzati in modo isolato, poiché alcuni di essi possono ricorrere anche nella recidiva, nell’abitualità e nella professionalità nel reato, istituti fondati su presupposti differenti.
- Il giudice dell’esecuzione che riconosce la continuazione deve confrontarsi specificamente con gli elementi temporali, spaziali, soggettivi e modali delle singole condotte e indicare quali dati concreti dimostrino la loro originaria unitaria programmazione.
Come è indicizzato
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