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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09662/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero sostanzialmente reiterative di questioni già esaminate dai giudici di merito e infondate in punto di legittimità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 marzo 2023. Dal testo emerge che l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di oltraggio a pubblico ufficiale aggravato dalla presenza di più persone al momento della condotta, e che con il ricorso si tendeva a contestare i profili già esaminati in appello, compresa la ricostruzione della responsabilità e la misura della pena. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese nei gradi di merito, senza offrire argomenti consentiti in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    La Corte richiama la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, valorizzando la contestazione riferita alla presenza di più persone al momento della condotta oltraggiosa come elemento rilevante nella ricostruzione della responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre argomenti già scrutinati e motivatamente disattesi dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata risulta giuridicamente corretta, coerente con le risultanze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche rispetto ai punti devoluti.
  • La presenza di più persone al momento della condotta può assumere rilievo nella ricostruzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ove sia parte degli elementi valorizzati nella motivazione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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