Cassazione Penale, Sentenza n. 46030/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/05/2023 del Tribunale di Lucca che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di terreni appartenenti alla società Boana Cave, disposto in relazione al capo 34) (delitto ricondotto alla corruzione). La ricorrente articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p. con riferimento all'incertezza della qualificazione giuridica del reato e alla conseguente impossibilità di verificare il fumus e il nesso di pertinenzialità/strumentalità dei beni; 2) violazione di norme penali e convenzionali (art. 319, 321 c.p., art. 521 c.p.p., art. 42 Cost., 1° Prot. CEDU) per la mutabile qualificazione tra corruzione e induzione indebita e l'effetto di tale incertezza sulla qualificazione del bene come profitto del reato; 3) carenza di motivazione rispetto a elementi specifici (promessa di pagamento a favore di terzi, congruità del prezzo, utilità dell'immobile per l'attività) che inciderebbero sul fumus; 4) mancata considerazione dell'esclusione di gravi indizi di colpevolezza nei confronti della legale rappresentante, dedotta nelle decisioni cautelari personali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso nel suo complesso infondato (con alcune parti ritenute inammissibili o aspecifiche). Ha ritenuto sussistente il "giudicato cautelare" relativo alla ravvisabilità del fumus per il reato ricondotto alla corruzione, formatosi alla luce di precedenti ordinanze del Tribunale e di pronunce della Corte di cassazione. Ha valutato come pertinenti e rispondenti le risposte del Tribunale di Lucca alle doglianze della ricorrente: la qualificazione alternativa della fattispecie non impediva il mantenimento del sequestro a funzione impeditiva; l'esclusione di gravità indiziaria ai fini delle misure personali non era di per sé incompatibile con il fumus necessario per una misura reale; le questioni relative a immobili diversi da quelli sottoposti a sequestro non erano idonee a determinare la revoca; i rilievi difensivi che si limitano a discordare con la valutazione cautelare già consolidatasi non integrano un vizio di motivazione. Pertanto il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorso rigettato/inammissibile ove specificato.
Norme richiamate
Regola la motivazione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e non affetta da vizio tale da inficiare la decisione sul sequestro reale.
art. 319 cod. pen. (corruzione)
Richiamato per delineare la fattispecie corruttiva alla base del capo 34); la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario fosse compatibile con una ricostruzione corruttiva suscettibile di fondare il sequestro preventivo impeditivo.
Citato nei motivi relativi alla qualificazione del reato e alle garanzie processuali; la Corte ha applicato i principi di correttezza e motivazione delle decisioni, ritenendo però che le deduzioni difensive fossero state adeguatamente esaminate.
Richiamato dalla difesa nel quadro delle garanzie processuali e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la tutela dei diritti e la necessaria definizione della fattispecie fossero state comunque rispettate ai fini della misura reale, posto il giudicato cautelare formatosi.
art. 42 Cost.
Invocato per la tutela della proprietà; la Corte ha bilanciato il diritto di proprietà con le esigenze cautelari, confermando che il sequestro impeditivo è compatibile se sussistono fumus e finalità di evitare il consolidamento del vantaggio illecito.
1° Protocollo CEDU (art. 1 Protocollo)
Richiamato nella prospettiva della tutela della proprietà; la Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari e il giudicato cautelare giustificassero l'interferenza sulla proprietà nei limiti del diritto interno e del principio di proporzionalità.
art. 321, comma 1 e 3 cod. proc. pen.
Riferimenti all'obbligo di motivazione e alla valutazione delle deduzioni; la Corte ha valutato che il Tribunale aveva fornito risposte pertinenti e non apparenti alle eccezioni sollevate dalla difesa.
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico perché non indicava elementi concreti dai quali desumere l'incompatibilità tra la decisione cautelare personale e il fumus necessario per la misura reale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma che ha consentito, nel caso, il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte ha proceduto sulla base della proroga normativa richiamata.
Norme richiamate in relazione alla proroga e alla disciplina procedurale applicabile al trattamento del ricorso; la Corte ha operato conformemente alle disposizioni invocate.
Massime di principio
- Un sequestro preventivo di tipo impeditivo sostenuto da un "giudicato cautelare" formato da precedenti ordinanze e sentenze ha elevata resistenza a censure che si limitano a rimettere in discussione le stesse valutazioni già esaminate: per ottenere la revoca occorre dimostrare errori giuridici specifici o elementi nuovi che incidano sul fumus o sul nesso di pertinenzialità.
- La mera incertezza o alternatività nella qualificazione tra corruzione e induzione indebita non annulla automaticamente la legittimità di un sequestro reale: rileva la concreta valutazione del nesso tra bene e condotta e la finalità impeditiva di evitare il consolidamento di un vantaggio, anche se l'inquadramento del reato resta parzialmente fluido.
- L'esclusione di gravi indizi ai fini delle misure personali non comporta necessariamente che non sussistano le condizioni per misure reali; bisogna provare che la motivazione che ha escluso la gravità indiziaria sia incompatibile, in modo concreto e specifico, con l'astratta configurabilità del reato che fonda il sequestro.
- I censure di motivazione devono dimostrare una radicale carenza o contraddittorietà dell'iter argomentativo del giudice (assenza di minima coerenza, completezza o ragionevolezza): il semplice dissenso o il riproporre argomentazioni già valutate non bastano a rendere il ricorso fondato.
- Quando si impugnano misure reali connessi a operazioni complesse (es. compravendite multifattuali), è essenziale contestare con precisione gli elementi da cui desumere la mancanza del fumus o del nesso di pertinenzialità: argomentazioni generiche o riferite a beni diversi non sono idonee a determinare la revoca.
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