Cassazione Penale, Ordinanza n. 09702/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato, in sede di rito abbreviato, la condanna di due imputati alla pena di 4 anni di reclusione ed euro 17.333 di multa ciascuno per due distinti episodi di reato in materia di stupefacenti, accertati in Grottaminarda il 30 luglio 2024. Il primo ricorso contestava la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e del dato ponderale della sostanza sequestrata. Il secondo motivo del medesimo ricorso contestava la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato in senso ostativo il rilevante quantitativo di stupefacente trasportato. Un secondo ricorso censurava il rigetto della proposta di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., prospettando che il diniego fosse sindacabile in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi del primo ricorrente perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e perché la motivazione di merito, incentrata sul trasporto di nove panetti di cocaina per un peso complessivo di 10,05 kg, era logica e congrua sia sul mantenimento dell'aggravante ex art. 80, comma 2, sia sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche. Quanto al secondo ricorso, la censura contro il mancato accoglimento del concordato in appello è stata ritenuta inammissibile, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il provvedimento di mancata accoglienza del concordato ex art. 599-bis c.p.p. non è impugnabile con ricorso per cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della condanna confermata in appello.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
aggravante contestata e ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito in relazione al rilevante quantitativo di cocaina trasportata.
il mancato accoglimento del concordato in appello non è considerato suscettibile di ricorso per cassazione.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, quando la decisione di merito sia sorretta da una motivazione razionale e non manifestamente illogica.
- La contestazione della circostanza aggravante fondata sul dato quantitativo della sostanza stupefacente è inammissibile se si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito.
- Il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo motivi valorizzando elementi oggettivi significativi, come l'elevato quantitativo di droga trattata.
- Il provvedimento con cui la Corte di appello non accoglie un concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. non è impugnabile con ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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