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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25067/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la sua opposizione al decreto di riconoscimento ed esecutorietà in Italia di una sentenza del Tribunale di Barcellona, con la quale era stata condannata al pagamento di somme dovute in dipendenza di un precedente rapporto di lavoro. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 3 e 24 Cost., 6 CEDU e 34 e 45 del Regolamento CE n. 44/2001, sostenendo che non aveva potuto proporre impugnazione avverso la decisione di primo grado spagnola perché la normativa processuale spagnola subordinava l'appello e il successivo ricorso per cassazione al deposito della somma oggetto di condanna o alla prestazione di fideiussione a prima richiesta; tale previsione sarebbe stata lesiva del diritto di difesa e del principio di parità delle armi, discriminando le società in difficoltà economica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 111, settimo comma, Cost. e degli artt. 34 e 45 del Regolamento CE n. 44/2001, sostenendo che la medesima disciplina avrebbe precluso anche il ricorso per cassazione, coperto da garanzia costituzionale. La società ha quindi chiesto di far valere il contrasto della normativa processuale straniera con l'ordine pubblico processuale italiano al fine di impedire il riconoscimento della sentenza spagnola.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi, affermando che la disciplina spagnola della consignación de cantidad non viola l'ordine pubblico processuale ai fini del riconoscimento della sentenza straniera, perché persegue uno scopo legittimo di efficienza del processo e di tutela immediata del credito del lavoratore, ed è proporzionata anche in ragione dell'alternativa della fideiussione e dell'esenzione per il patrocinio a spese dello Stato. Ha inoltre osservato che il diritto all'appello civile non ha copertura costituzionale piena e che, in ogni caso, il ricorso appariva un abuso del processo, diretto solo a procrastinare la durata della lite, non emergendo alcun concreto impedimento economico della società a prestare la fideiussione. Per tale ragione, oltre al rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., con accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro formale di deduzione della violazione di legge invocato per entrambi i motivi

  • art. 3 Cost.

    non impedisce una disciplina processuale differenziata finalizzata a garantire l'eguaglianza sostanziale e la tutela del credito del lavoratore

  • art. 24, secondo comma, Cost.

    il diritto di difesa non è assoluto e può subire restrizioni proporzionate

  • art. 6 CEDU

    i diritti di difesa e di accesso alla giustizia non sono assoluti e possono essere limitati se la restrizione ha scopo legittimo ed è proporzionata

  • art. 34 Regolamento CE n. 44/2001

    il riconoscimento della decisione straniera è escluso solo se manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto

  • art. 45 Regolamento CE n. 44/2001

    è richiamato come norma che delimita il sindacato sul riconoscimento della sentenza straniera

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    la censura è respinta perché la disciplina spagnola che condiziona l'impugnazione non viola la garanzia costituzionale evocata

  • art. 230 Ley 36/2011

    subordina l'impugnazione di sentenze di condanna al pagamento di una somma al deposito della somma o alla prestazione di fideiussione; l'inosservanza comporta la mancata proposizione del gravame e il passaggio in giudicato

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    viene applicato per sanzionare l'abuso del processo con condanna alla corresponsione di una somma ulteriore pari alle spese di lite

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    viene richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il limite dell'ordine pubblico processuale riguarda solo la violazione di principi inviolabili del diritto di difesa e del contraddittorio, non ogni difformità rispetto alle modalità processuali previste dalla legge straniera.
  • Una restrizione economica all'impugnazione della sentenza straniera non è di per sé incompatibile con l'ordine pubblico processuale se persegue uno scopo legittimo, come l'efficienza della giustizia e la tutela effettiva del credito, ed è proporzionata perché temperata da strumenti alternativi meno gravosi.
  • Il diritto all'appello nel processo civile non ha copertura costituzionale piena; pertanto, una disciplina straniera che ne condizioni l'esercizio non è automaticamente ostativa al riconoscimento della decisione, salvo che renda sostanzialmente impossibile la difesa.
  • Ai fini della valutazione del contrasto con l'ordine pubblico, occorre considerare l'intero processo e verificare se la parte abbia avuto comunque una concreta possibilità di partecipare e difendersi, non la sola mancata impugnazione di un provvedimento.
  • Quando il ricorso è proposto senza allegare alcun concreto impedimento economico o fattuale all'adempimento dell'onere richiesto per impugnare, la sua proposizione può integrare abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicorso per cassazioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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