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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32779/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, rilevando che esso non rispettava i requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p., con l'aggravante della recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 4, c.p. L'unico motivo denunciava un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, poiché non individuava gli elementi posti a fondamento della censura e, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi formulati e di esercitare il proprio sindacato.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    La condanna confermata nei precedenti gradi riguardava il reato previsto da questa disposizione; il testo non specifica ulteriormente la condotta concreta contestata.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La disposizione è stata richiamata quale recidiva reiterata applicata al reato contestato.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento delle censure; la genericità o indeterminatezza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione senza indicare specificamente gli elementi sui quali si fonda la censura e senza consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con essa, indicando le specifiche omissioni, contraddizioni o illogicità; non è sufficiente una contestazione generica della responsabilità penale.
  • L'inosservanza dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze previste per le spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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