Cassazione Penale, Sentenza n. 28576/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 c.p.p., tra il reato continuato di estorsione consumata e tentata aggravata in concorso (commessi nel 2002-2004) e il successivo reato di partecipazione ad associazione mafiosa (contestato dal 2009 in poi). Sosteneva che le estorsioni fossero parte di un'escalation criminale e che la presenza di un esponente mafioso (Cosimo Di Forte) e le modalità violente delle estorsioni dimostrassero un collegamento con l'organizzazione mafiosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente escluso la continuazione sulla base di elementi motivati: l'intervallo temporale significativo (circa cinque anni) tra le estorsioni e l'effettiva affiliazione al clan; le sentenze di merito hanno descritto le estorsioni come iniziative dell'imputato nel proprio interesse e non come reati-fine del sodalizio; la presenza di Di Forte risultò limitata e occasionale (in un episodio e, secondo i giudici di merito, sostanzialmente passiva), e nei processi d'origine non fu contestata la circostanza aggravante di tipo mafioso (art. 7 L. n.203/1991, oggi art. 416-bis.1 c.p.). La Corte ha inoltre ricordato i principi secondo cui la continuazione tra associazione e reati-fine richiede che questi ultimi fossero programmati al momento dell'ingresso nell'associazione e ha escluso una rilettura ex post dei fatti.
Norme richiamate
Norma che consente al giudice dell'esecuzione di valutare l'applicazione della disciplina della continuazione; utilizzata dal ricorrente per chiedere il cumulo di reati commessi in tempi diversi
Principio della continuazione: richiede un disegno criminoso unitario predeterminato almeno nelle linee essenziali; la Corte ha richiamato l'onere di verificare la programmazione unitaria e l'incidenza del decorso del tempo
Fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte ha precisato che la continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine è possibile solo se i reati-fine erano già programmati 'ab origine' al momento dell'ingresso nel sodalizio
art. 7 L. n. 203/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)
art. 7 L. 203/1991 / art. 416-bis.1 c.p.
Circostanza aggravante che qualifica reati commessi con modalità mafiose; la mancata contestazione di tale aggravante nei processi sulle estorsioni è stata valutata dalla Corte come indice contrario al loro collegamento con il sodalizio mafioso
Massime di principio
- La continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine richiede prova che i reati-fine fossero programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; non è ammesso un automatismo
- Un significativo intervallo temporale tra condotte incompatibile con la programmazione unitaria indebolisce la possibilità di riconoscere la continuazione, salvo prova di collegamenti temporali e funzionali
- La presenza occasionale o marginale di un esponente mafioso in un episodio non è di per sé sufficiente a caratterizzare come mafioso un reato commesso dall'autore, se non emerge il concorso effettivo dell'esponente o il beneficio per l'organizzazione
- L'assenza di contestazione della specifica aggravante di tipo mafioso in un processo è un elemento che può essere valutato negativamente rispetto all'esistenza di un collegamento mafioso
- Il giudice deve esaminare, caso per caso, indici quali temporalità, tipologia dei reati, contiguità spaziale, modalità esecutive, vantaggio per l'organizzazione e coinvolgimento di altri membri; non è consentita una ristrutturazione dei fatti ex post per ottenere benefici sanzionatori
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28433/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28434/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28436/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28438/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28439/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28442/2022 del 20/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →