Cassazione Penale, Ordinanza n. 01484/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti nell'interesse di quattro imputati avverso la sentenza della Corte d'appello resa ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato sulla pena. Il testo evidenzia che, con la rinuncia ai motivi di merito in sede di appello, il giudice di appello resta vincolato ai soli motivi non rinunciati. Nonostante ciò, uno dei ricorrenti ha dedotto in cassazione vizi di motivazione e l'insussistenza del reato associativo; in generale, i ricorsi censuravano anche la mancata valutazione di condizioni di proscioglimento e profili attinenti alla determinazione della pena, senza allegare una vera illegalità della sanzione. La Corte rileva inoltre che la misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata ex art. 229 c.p. in caso di condanna a pena detentiva superiore a un anno, non presentava profili censurabili.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi perché proposti con motivi non consentiti: nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili in cassazione censure relative ai motivi rinunciati, né la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Nel concordato in appello la rinuncia ai motivi di merito delimita l'oggetto del devolutum ai soli motivi non rinunciati; in cassazione non possono essere riproposte censure relative ai motivi rinunciati.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione quando si impugni una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. su motivi rinunciati.
La libertà vigilata può essere applicata come misura di sicurezza in caso di condanna a pena della reclusione superiore a un anno; nel caso esaminato non sono emersi profili censurabili.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito mediante concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di merito preclude la successiva deduzione in cassazione di censure inerenti ai motivi rinunciati.
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando si limiti a riproporre motivi di merito non devoluti o rinunciati in appello.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente dedotta in cassazione se la sentenza impugnata deriva da concordato in appello e non risulti una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile.
- Le censure sulla determinazione della pena sono ammissibili solo se si traducono in una denuncia di illegalità della sanzione, cioè quando la pena irrogata sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti il ricorso è inammissibile.
- L'applicazione della libertà vigilata come misura di sicurezza, nei casi previsti dalla legge, non è di per sé censurabile se correttamente ancorata ai presupposti normativi.
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