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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17092/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva dedotto di avere svolto, dal settembre 2004 al dicembre 2006, attività di vendita di articoli filatelici tramite un circuito online per conto di un soggetto indicato come datore di lavoro, chiedendo l'accertamento della subordinazione nel lavoro a domicilio e la condanna al pagamento delle differenze retributive. Aveva inoltre evocato in giudizio l'Agenzia delle Entrate, rappresentando che le fosse stato imputato lo svolgimento dell'attività in proprio con conseguenti contestazioni fiscali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non dimostrati i requisiti del lavoro subordinato domiciliare previsti dalla legge n. 877/1973. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1 L. n. 877/1973 per avere la Corte territoriale svalutato la testimonianza di un teste che, secondo la ricorrente, avrebbe invece confermato gli elementi essenziali della subordinazione; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo per il diniego di rinnovo della consulenza tecnica grafologica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non autosufficiente e perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre la Corte ha richiamato il limite alla denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ammissibile solo in ipotesi tassative. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non veniva chiarita la dedotta nullità della consulenza tecnica, e perché l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, non una richiesta istruttoria; nel caso concreto vi era stato comunque un motivato diniego di rinnovazione della consulenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese nei confronti di entrambi i controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 877/1973

    Per il lavoro a domicilio, anche nella forma attenuata, sono necessari continuità qualificata della prestazione, minima predeterminazione di attività e tempi di lavorazione/consegna e obbligo di eseguire le commesse impartite dal datore di lavoro.

  • art. 2 L. n. 858/1980

    Norma richiamata come modificativa dell'art. 1 L. n. 877/1973.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato per denunciare nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione in cassazione è configurabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte, prove fuori dei limiti legali, abbia disatteso prove legali o attribuito valore di prova legale a elementi liberamente apprezzabili.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o della credibilità dei testimoni, poiché tale apprezzamento appartiene al giudice di merito.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove assunte fuori dai limiti legali, prove legali disattese o elementi liberamente valutabili trattati come prova legale; non basta contestare l'esito del giudizio probatorio.
  • Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente: se si fonda su una deposizione o su un atto processuale, il relativo contenuto va riportato in modo completo e specifico, altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non una richiesta istruttoria o un diverso apprezzamento di un mezzo istruttorio già esaminato.
  • Per la configurabilità del lavoro subordinato domiciliare occorrono elementi tipici quali continuità qualificata della prestazione, predeterminazione minima di attività e tempi di esecuzione e vincolo all'esecuzione delle commesse conferite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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