Cassazione Civile, Ordinanza n. 15630/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita di un'autovettura Smart conclusa da una parte privata con un soggetto che si era qualificato come rappresentante di una società. In primo grado il tribunale aveva ritenuto inefficace il contratto e aveva condannato l'acquirente a restituire il veicolo. In appello la decisione era stata inizialmente riformata con riconoscimento dell'efficacia del contratto e con condanna dell'acquirente a pagare una somma alla società. La Cassazione, con precedente sentenza di rinvio, aveva cassato per omessa pronuncia su un'eccezione di mutamento della domanda. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha ritenuto insussistente la prova di un potere rappresentativo in capo al soggetto che aveva trattato la vendita, rilevando che l'acquirente aveva negoziato con persona diversa da quella inizialmente indicata, che gli incontri erano avvenuti in locali non riferibili alla società e che non era provato il collegamento tra tale soggetto e la società stessa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi; dalla motivazione emerge che il primo riguardava la corretta trattazione, in rinvio, dei motivi di appello incidentale originariamente assorbiti e la necessità di esaminarli una volta espressamente riproposti, mentre il secondo, rimasto assorbito, non è esaminato. La controparte ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo vizi relativi alla prova del collegamento tra il rappresentante apparente e la società e alla violazione dell'art. 1393 c.c., ma le censure sono state ritenute in sostanza dirette a una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto. La ratio è che, in sede di rinvio, il giudice deve esaminare le questioni che erano state dichiarate assorbite dalla precedente cassazione solo se esse siano state specificamente riproposte; per contro, il ricorso incidentale non poteva essere accolto perché mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la Corte richiama il vizio di omessa pronuncia come ragione della precedente cassazione con rinvio; il giudice di rinvio deve pronunciarsi sulle questioni effettivamente riproposte e non già esaurite dal giudicato.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
richiamato insieme all'art. 380-bis per la procedura camerale.
menzionato nel ricorso incidentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a contestare l'accertamento di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve esaminare le questioni che erano state dichiarate assorbite dalla precedente cassazione solo se le parti le abbiano specificamente riproposte; in mancanza, tali questioni restano coperte da giudicato.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a una diversa ricostruzione della vicenda processuale e probatoria.
- Quando il giudice di merito espone le fonti del proprio convincimento e dà conto dell'iter logico seguito nella valutazione delle prove, la doglianza che ne contesti il merito non è scrutinabile in sede di legittimità.
- La mancata pronuncia su una questione devoluta e non esaurita dalla decisione di cassazione costituisce vizio rilevante e può determinare la cassazione con rinvio della sentenza che non abbia esaminato il punto.
- La deduzione del difetto di rappresentanza o del collegamento tra il soggetto che ha trattato l'affare e la società deve essere sorretta da specifiche risultanze fattuali; in cassazione non è consentito sostituire tale accertamento con una diversa lettura del materiale istruttorio.
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