Cassazione Penale, Ordinanza n. 03504/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la riqualificazione del fatto in tentato furto aggravato e la pena già determinata dalla Corte di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato condannato in primo grado e poi, in parziale riforma, dalla Corte di appello, che aveva rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed euro 120 di multa per un fatto poi riqualificato come tentato furto aggravato. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, articolava due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata; 2) violazione di legge per l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze non deducibili in sede di legittimità, osservando che la valutazione sulla comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è tipicamente discrezionale e non è sindacabile se sorretta da motivazione non illogica, e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato gli indici della condotta e dell'esiguità del danno/pericolo per escludere la particolare tenuità del fatto e la non abitualità del comportamento.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito nel giudizio di comparazione con l'aggravante, e il relativo diniego è insindacabile in cassazione se motivato in modo non arbitrario e non illogico.
La causa di non punibilità richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valorizzare gli indici della condotta, dell'esiguità del danno e del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e può escluderla quando tali indici non consentano di qualificare il fatto come di particolare tenuità.
È richiamato come parametro di valutazione degli indici della condotta, dell'esiguità del danno e del pericolo ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le statuizioni del giudice di merito sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti non sono censurabili in cassazione quando risultino sorrette da motivazione congrua, non manifestamente illogica e non frutto di arbitrio.
- Il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere confermato in sede di legittimità se la motivazione di merito evidenzia ragioni coerenti con la concreta offensività del fatto.
- L'art. 131-bis c.p. richiede la concomitante presenza di particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la mancanza anche di uno solo dei due requisiti impedisce la declaratoria di non punibilità.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto deve fondarsi sugli indici relativi alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, valutati alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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