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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48269/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per estorsione continuata aggravata: 1) vizio di motivazione per presunta utilizzazione di dichiarazioni autoincriminanti rese in forma non assistita (artt. 63 e 64 c.p.p.); 2) errata valutazione del valore probatorio della negativa ricognizione fotografica della persona offesa; 3) travisamento della prova quanto agli esiti della ricognizione negativa; 4) errata qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che si trattasse di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n.2, e non di estorsione ex art. 629 c.p.); 5) vizio nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della recidiva qualificata (mancata valorizzazione dell'accresciuta colpevolezza e pericolosità sociale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: la Corte territoriale non si è fondata su dichiarazioni autoincriminanti non assistite ma sull'attribuibilità certa dell'utenza telefonica da cui provenivano le minacce; ha correttamente spiegato la mancata identificazione fotografica alla luce dello stato di terrore indotto nella vittima da minacce gravi e reiterate; ha legittimamente qualificato i fatti come estorsione (art. 629 c.p.), ritenendo che la minaccia fosse concretamente idonea a coartare la volontà della vittima, valutazione ex ante e di merito non sindacabile in cassazione; ha altresì correttamente valutato i precedenti per affermare la recidiva qualificata. Conseguentemente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b, c, e, cod. proc. pen.

    Individua i motivi di impugnazione devoluti alla Corte di legittimità; la Corte ha ritenuto i motivi sollevati dal ricorrente manifestamente infondati e quindi non idonei a ribaltare la valutazione di merito.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese senza assistenza; la Corte ha osservato che non è stata fatta invece dipendere la decisione da dichiarazioni autoincriminanti non assistite.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Complementare all'art. 63; la decisione precisa che gli elementi utilizzati per l'identificazione erano di natura documentale (attribuizione dell'utenza) e non dichiarazioni autoincriminanti non assistite.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di estorsione; la Corte l'ha applicata ritenendo che la minaccia fosse concretamente idonea, ex ante, a coartare la volontà della vittima, carattere distintivo rispetto alla truffa.

  • art. 640 cod. pen.

    art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.

    Norma sulla truffa aggravata (induzione in errore e proiezione di pericolo immaginario); la Corte ha ritenuto non sussistere questa fattispecie poiché la condotta aveva la natura di una coazione effettiva e non solo di un raggiro.

  • disp. att. art. 173 cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla motivazione del ricorso in Cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti consentiti e valutato nei punti rilevanti.

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione e truffa si valuta ex ante: occorre verificare se la minaccia fosse concretamente idonea a coartare la volontà della vittima, indipendentemente dall'effettiva realizzabilità del male prospettato.
  • Le dichiarazioni autoincriminanti rese senza assistenza non possono costituire prova, ma l'identificazione dell'autore può essere fondata su elementi documentali (es. attribuzione di utenze telefoniche) purché logicamente e congruamente motivati.
  • La mancata individuazione fotografica non è decisiva se sussistono elementi che spiegano la difficoltà di riconoscimento (es. stato di terrore della vittima) e altri indizi che, nel loro complesso, permettono l'identificazione.
  • La valutazione della capacità coercitiva della minaccia è questione di merito: se il giudice di merito motiva in modo logico e congruo, la Cassazione non rivede la valutazione dei fatti.
  • Per il riconoscimento della recidiva qualificata è necessario collegare i precedenti alla condotta attuale, mostrando l'aumentata colpevolezza e pericolosità sociale; precedenti recenti e specifici possono giustificare il riconoscimento.

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