Cassazione Penale, Sentenza n. 48269/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per estorsione continuata aggravata: 1) vizio di motivazione per presunta utilizzazione di dichiarazioni autoincriminanti rese in forma non assistita (artt. 63 e 64 c.p.p.); 2) errata valutazione del valore probatorio della negativa ricognizione fotografica della persona offesa; 3) travisamento della prova quanto agli esiti della ricognizione negativa; 4) errata qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che si trattasse di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n.2, e non di estorsione ex art. 629 c.p.); 5) vizio nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della recidiva qualificata (mancata valorizzazione dell'accresciuta colpevolezza e pericolosità sociale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: la Corte territoriale non si è fondata su dichiarazioni autoincriminanti non assistite ma sull'attribuibilità certa dell'utenza telefonica da cui provenivano le minacce; ha correttamente spiegato la mancata identificazione fotografica alla luce dello stato di terrore indotto nella vittima da minacce gravi e reiterate; ha legittimamente qualificato i fatti come estorsione (art. 629 c.p.), ritenendo che la minaccia fosse concretamente idonea a coartare la volontà della vittima, valutazione ex ante e di merito non sindacabile in cassazione; ha altresì correttamente valutato i precedenti per affermare la recidiva qualificata. Conseguentemente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b, c, e, cod. proc. pen.
Individua i motivi di impugnazione devoluti alla Corte di legittimità; la Corte ha ritenuto i motivi sollevati dal ricorrente manifestamente infondati e quindi non idonei a ribaltare la valutazione di merito.
Norma sul divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese senza assistenza; la Corte ha osservato che non è stata fatta invece dipendere la decisione da dichiarazioni autoincriminanti non assistite.
Complementare all'art. 63; la decisione precisa che gli elementi utilizzati per l'identificazione erano di natura documentale (attribuizione dell'utenza) e non dichiarazioni autoincriminanti non assistite.
Norma che definisce il reato di estorsione; la Corte l'ha applicata ritenendo che la minaccia fosse concretamente idonea, ex ante, a coartare la volontà della vittima, carattere distintivo rispetto alla truffa.
art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.
Norma sulla truffa aggravata (induzione in errore e proiezione di pericolo immaginario); la Corte ha ritenuto non sussistere questa fattispecie poiché la condotta aveva la natura di una coazione effettiva e non solo di un raggiro.
disp. att. art. 173 cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla motivazione del ricorso in Cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti consentiti e valutato nei punti rilevanti.
Massime di principio
- La distinzione tra estorsione e truffa si valuta ex ante: occorre verificare se la minaccia fosse concretamente idonea a coartare la volontà della vittima, indipendentemente dall'effettiva realizzabilità del male prospettato.
- Le dichiarazioni autoincriminanti rese senza assistenza non possono costituire prova, ma l'identificazione dell'autore può essere fondata su elementi documentali (es. attribuzione di utenze telefoniche) purché logicamente e congruamente motivati.
- La mancata individuazione fotografica non è decisiva se sussistono elementi che spiegano la difficoltà di riconoscimento (es. stato di terrore della vittima) e altri indizi che, nel loro complesso, permettono l'identificazione.
- La valutazione della capacità coercitiva della minaccia è questione di merito: se il giudice di merito motiva in modo logico e congruo, la Cassazione non rivede la valutazione dei fatti.
- Per il riconoscimento della recidiva qualificata è necessario collegare i precedenti alla condotta attuale, mostrando l'aumentata colpevolezza e pericolosità sociale; precedenti recenti e specifici possono giustificare il riconoscimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48058/2022 del 20/12/2022
- Sentenza penale · 20 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48059/2022 del 20/12/2022
- Sentenza penale · 20 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48060/2022 del 20/12/2022
- Sentenza penale · 20 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48061/2022 del 20/12/2022
- Sentenza penale · 20 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48062/2022 del 20/12/2022
- Sentenza penale · 20 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48063/2022 del 20/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →