Cassazione Penale, Ordinanza n. 20866/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per calunnia. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, sostenendo che non fosse stata accertata la dinamica del reato da loro denunciato a carico di un'altra persona (lesioni colpose) e, di conseguenza, che non fosse dimostrata la loro consapevolezza dell'innocenza della persona incolpata. La parte civile si è limitata a depositare conclusioni scritte e nota spese. La Corte ha ritenuto i motivi generici e meramente diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le censure non si confrontavano in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era puntuale anche nel ritenere irrilevante la ricostruzione della dinamica delle lesioni denunciate. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese, perché non aveva svolto un'effettiva attività difensiva idonea a contrastare l'impugnazione.
Norme richiamate
Indicato come reato per il quale è stata confermata la condanna; il ricorso non incideva sulla qualificazione giuridica ma sulla prova della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpata.
Richiamato implicitamente nella declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per genericità e per richiesta di rivalutazione del fatto.
Applicato per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139
Richiamata per negare la liquidazione delle spese alla parte civile quando non abbia svolto un'attività effettivamente diretta a contrastare il ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in deduzioni generiche e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudice di cassazione non può essere investito di una nuova valutazione del materiale probatorio, essendo precluso il riesame del merito sotto forma di vizio motivazionale apparente.
- Per la declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La liquidazione delle spese alla parte civile presuppone lo svolgimento di una effettiva attività difensiva a tutela delle ragioni risarcitorie; una mera richiesta priva di specifiche argomentazioni non è sufficiente.
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