Ordinanza n. 25/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
PER L'ACCERTAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO: per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria sull'istanza per il rilascio di permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis DPR 380/2001 e art. 114 Regolamento Edilizio Urbanistico del Comune di Reggio Calabria formalizzata in data 19.07.2025 e per la declaratoria dell'obbligo del medesimo Comune di provvedere su detta istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso di rilascio di permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis DPR 380/2001 e art. 114 Regolamento Edilizio Urbanistico del Comune di Reggio Calabria, con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere entro un termine perentorio e a risarcire il danno da ritardo; QUANTO AI MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI il 14.1.2026: per l’annullamento della comunicazione di improcedibilità del Comune di Reggio Calabria prot. n. 0299093.U del 10.12.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione comunale di improcedibilità dell’istanza edilizia e, in via principale, silenzio serbato sull’istanza per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha agito per accertare l’illegittimità del silenzio del Comune su un’istanza inizialmente diretta al rilascio di un permesso di costruire ordinario ai sensi degli artt. 10-21 del d.P.R. 380/2001, successivamente modificata, mediante sollecito del 19 novembre 2025, in richiesta di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del medesimo decreto e dell’art. 114 del regolamento edilizio urbanistico comunale. Ha chiesto la declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere con un atto espresso, il rilascio del titolo, la fissazione di un termine perentorio e il risarcimento del danno da ritardo. Con motivi aggiunti ha impugnato la comunicazione di improcedibilità del 10 dicembre 2025. In sede cautelare ha dedotto l’esigenza di sospendere tale comunicazione. Il TAR ha ravvisato, in via sommaria, carenza di fumus boni iuris perché la richiesta di permesso convenzionato appariva riferita a un titolo diverso da quello oggetto dell’istanza originaria; perché non risultava depositata, attraverso i canali telematici prescritti, un’istanza autonoma corredata dalla documentazione, dagli elaborati progettuali e dagli ulteriori atti necessari per l’istruttoria e per la stipula della convenzione; e perché le interlocuzioni interne agli uffici non erano idonee a fondare un affidamento sull’assentibilità del titolo, anche considerando la sopravvenuta modifica dello strumento urbanistico. Il periculum è stato escluso poiché la comunicazione non impediva la presentazione di una nuova istanza completa e i pregiudizi dedotti erano prevalentemente patrimoniali e risarcibili per equivalente.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Il fumus boni iuris è stato ritenuto prima facie carente: la trasformazione dell’istanza da permesso ordinario a permesso convenzionato non risultava idonea, allo stato degli atti, a imporre la prosecuzione del procedimento originario; inoltre, mancava la prova del deposito telematico di una domanda completa della documentazione necessaria. Le interlocuzioni interne agli uffici comunali sono state considerate irrilevanti ai fini della formazione di un affidamento qualificato. È stato ritenuto carente anche il periculum in mora, perché la società poteva presentare una nuova istanza completa e perché i danni allegati avevano natura patrimoniale. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Disciplina il permesso di costruire convenzionato, titolo edilizio richiesto dalla società; il TAR ha rilevato la necessità di una domanda corredata degli atti e degli elaborati necessari per il rilascio e per la stipula della convenzione.
Individuano il permesso di costruire ordinario, oggetto dell’istanza originaria secondo la ricostruzione cautelare del TAR.
art. 5, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
È stato richiamato per affermare la necessità della presentazione telematica dell’istanza edilizia.
Costituisce la base normativa della valutazione cautelare del fumus boni iuris e del periculum in mora e del conseguente rigetto della domanda cautelare.
art. 114 Regolamento Edilizio Urbanistico del Comune di Reggio Calabria
È stato indicato dalla ricorrente quale ulteriore disciplina del permesso di costruire convenzionato.
Massime di principio
- La modifica, nel corso dell’istruttoria, di una domanda edilizia originariamente diretta al rilascio di un permesso di costruire ordinario in richiesta di un permesso di costruire convenzionato non determina automaticamente la prosecuzione del procedimento originario, trattandosi di titoli diversi; l’ammissibilità della conversione deve essere verificata sulla base della disciplina applicabile e degli atti concretamente presentati.
- La richiesta di un permesso di costruire convenzionato deve essere presentata attraverso i canali telematici prescritti e corredata della documentazione, degli elaborati progettuali e degli ulteriori atti necessari a consentire all’amministrazione di svolgere l’istruttoria e di valutare la stipula della convenzione.
- Mere interlocuzioni interne agli uffici, soprattutto quando il procedimento si trova ancora in una fase istruttoria e siano sopravvenute modifiche dello strumento urbanistico, non sono di per sé idonee a fondare un affidamento qualificato del privato sull’assentibilità del titolo edilizio.
- Il periculum in mora non sussiste quando l’atto di improcedibilità non impedisce al richiedente di presentare una nuova istanza completa e i pregiudizi dedotti hanno natura prevalentemente patrimoniale e sono, in astratto, risarcibili per equivalente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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