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Sentenza

Sentenza del 21/12/2015 n. 486 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'atto di contestazione con cui le era stata applicata una sanzione di 113.107,70 euro, pari al 30% dell'accisa di 377.025,69 euro versata tardivamente. Ha sostenuto che il ritardo fosse incolpevole e dovuto alla morosità degli enti pubblici utenti, dai quali vantava crediti per oltre 30 milioni di euro, nonché all'impossibilità di interrompere la fornitura elettrica per esigenze di servizio pubblico. Ha invocato la forza maggiore, l'art. 6, comma 5, del d.lgs. 472/1997, l'esimente dell'art. 8 del d.lgs. 546/1992, l'incostituzionalità dell'art. 56 del d.lgs. 504/1995 e il contrasto con il diritto dell'Unione europea.

La decisione

I primi giudici avevano accolto il ricorso e compensato le spese. In appello, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la morosità degli utenti e il rapporto di servizio pubblico non fossero sufficienti a escludere la responsabilità per il tardivo pagamento delle accise. La contribuente avrebbe dovuto dimostrare non solo l'esistenza dell'inadempimento dei terzi, ma anche di aver adottato ogni misura diligente, compreso il reperimento di fonti finanziarie alternative, per adempiere puntualmente all'obbligazione tributaria. L'appello dell'Agenzia delle Dogane è stato quindi accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata e la contribuente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 4, d.l. 18 giugno 2007, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125

    Definisce il servizio pubblico di salvaguardia, consistente nella fornitura di energia elettrica agli utenti privi di un fornitore scelto o temporaneamente rimasti senza fornitore.

  • Art. 13, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Prevede la sanzione per il tardivo versamento delle imposte, applicata nel caso concreto nella misura del 30% dell'imposta non versata tempestivamente.

  • Art. 6, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Consente l'esclusione della responsabilità sanzionatoria quando la violazione dipende da una causa non imputabile al contribuente, ma richiede la prova dell'assenza di colpa e dell'adozione di ogni condotta diligente.

  • Art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È stato invocato dalla contribuente quale esimente, ma la Commissione ha ritenuto non provati i presupposti per escludere l'applicazione della sanzione.

  • Art. 56, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Disciplina gli obblighi relativi alle accise e le conseguenze sanzionatorie del loro tardivo adempimento. La Commissione non ha accolto la prospettata questione di incostituzionalità.

  • Artt. 3, 53 e 117 della Costituzione e principio di ragionevolezza

    La contribuente ha dedotto che l'applicazione della sanzione anche in presenza di morosità di enti pubblici violasse tali parametri, ma la decisione ha risolto la controversia sul piano della mancata prova della non imputabilità, senza accogliere la censura.

  • Cass. civ., sentenze n. 11593/2007, n. 228/2008, n. 19879/2009 e n. 16320/2010

    Affermano che la forza maggiore o l'errore inevitabile possono escludere la responsabilità solo quando un fatto esterno renda oggettivamente impossibile l'adempimento e il contribuente dimostri di aver agito con ordinaria diligenza, facendo tutto il possibile per osservare la legge.

Massime di principio

  • La morosità di clienti o utenti, anche se enti pubblici, non esclude automaticamente le sanzioni per il tardivo pagamento delle imposte: il rapporto commerciale o di utenza resta distinto dall'obbligazione tributaria.
  • Per invocare forza maggiore o assenza di colpa occorre provare sia l'evento esterno che ha impedito il pagamento, sia l'impossibilità oggettiva di adempiere e l'adozione di tutte le misure ragionevoli, inclusa la ricerca di finanziamenti o liquidità alternative.
  • L'obbligo di continuare un servizio pubblico può spiegare la difficoltà finanziaria, ma non costituisce di per sé un'esimente fiscale se non viene dimostrato che ogni altra soluzione diligente era concretamente impraticabile.
  • La prova documentale della morosità dei terzi è insufficiente se non è accompagnata dalla prova delle iniziative intraprese per recuperare i crediti, limitare l'esposizione e reperire risorse destinate al pagamento delle imposte.
  • Le sanzioni tributarie possono essere escluse solo in presenza di una causa non imputabile effettiva, inevitabile e adeguatamente documentata; la semplice difficoltà economica o temporanea carenza di liquidità normalmente non basta.

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