Sentenza del 21/12/2015 n. 695 - Comm. Trib. Prov. Varese
IVA - Cessioni intracomunitarie - Codice identificativo cessionario - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che l'assenza del codice identificativo del cessionario non determina automaticamente la perdita dell'esenzione IVA. L'esenzione resta applicabile quando l'operazione ha effettivamente natura intracomunitaria e risultano provati gli altri requisiti sostanziali richiesti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda cessioni intracomunitarie e, in particolare, la necessità di indicare il codice identificativo IVA del cessionario. La sentenza afferma che tale indicazione costituisce un requisito meramente formale e che la sua omissione, da sola, non può compromettere il diritto all'esenzione IVA qualora siano comunque dimostrate le condizioni sostanziali dell'operazione intracomunitaria.
Massime di principio
- Nelle operazioni intracomunitarie, gli adempimenti formali non dovrebbero prevalere sui requisiti sostanziali dell'operazione.
- L'omessa indicazione del numero identificativo IVA del cessionario non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione, se il cedente dimostra l'effettiva movimentazione dei beni verso un altro Stato membro e gli ulteriori presupposti sostanziali.
- La regolarità formale resta comunque rilevante: l'assenza del dato può richiedere chiarimenti, integrazioni documentali o comportare conseguenze se impedisce di verificare l'effettiva natura intracomunitaria della cessione.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra irregolarità formali, normalmente sanabili o non decisive, e mancanza dei requisiti sostanziali, che può invece determinare l'assoggettamento a IVA.
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