Sentenza del 21/12/2015 n. 488 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di pagamento di euro 217.294,00 relativo alle accise sull'energia elettrica per gli anni 2011 e 2012. Pur avendo consumi mensili superiori a 1.200.000 KWh, condizione che le consentiva l'esenzione totale dall'accisa, aveva trasmesso tardivamente le comunicazioni mensili dei consumi. L'Amministrazione ha considerato tali ritardi come omesso versamento dell'imposta. La società ha inoltre contestato l'emissione dell'avviso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dal processo verbale di constatazione, in violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, nonché il difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio.
La decisione
La Commissione ha riformato la motivazione della decisione di primo grado, ritenendo che la procedura di concordato preventivo e lo stato di crisi della società costituissero una situazione di particolare e motivata urgenza, idonea a giustificare l'emissione dell'avviso prima dei 60 giorni. Tuttavia, ha rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale della contribuente nel merito: l'Agenzia aveva riconosciuto che i consumi superavano la soglia di 1.200.000 KWh mensili e, quindi, che sussisteva il presupposto per l'esenzione. Il termine per comunicare i consumi non era previsto a pena di decadenza e il ritardo nelle comunicazioni non poteva trasformare un'imposta non dovuta in un debito d'accisa. L'avviso di pagamento è stato pertanto annullato e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 52, commi 1 e 3, lettera f), d.lgs. 504/1995
Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 KWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato.
L'esenzione dipende dall'effettivo superamento della soglia di consumo. Se il presupposto sostanziale è riconosciuto dall'Amministrazione, il ritardo nella comunicazione dei consumi, in assenza di una specifica decadenza prevista dalla legge, non comporta automaticamente la perdita del beneficio.
Art. 12, comma 7, legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio può essere derogato quando esista una concreta situazione d'urgenza, come il rischio di pregiudizio per la riscossione derivante da grave crisi o insolvenza del contribuente. L'omessa indicazione espressa dell'urgenza nell'atto non è necessariamente invalidante se il requisito sostanziale esiste ed è verificabile.
Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del debitore durante la procedura di concordato preventivo.
La protezione accordata dalla procedura non impedisce all'Amministrazione di formalizzare tempestivamente il proprio credito tributario, quando ciò sia necessario per inserirlo nella procedura e nel piano concordatario.
La notificazione dell'atto di accertamento o di liquidazione consente di rendere formalmente conoscibile il credito tributario ai fini della sua inclusione nella procedura di concordato; il processo verbale di constatazione, quale atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, non svolge la stessa funzione.
Lo stato di crisi costituisce il presupposto per l'ammissione al concordato preventivo e può comprendere anche una situazione di insolvenza, rilevante per valutare l'urgenza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria.
Cassazione, Sez. V, sentenza n. 9424/2014
Quando il contribuente versi in un grave stato di insolvenza, rendendo difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo, è necessario procedere senza il rispetto del termine.
Il grave stato di insolvenza può integrare una particolare e motivata urgenza idonea a derogare al termine dilatorio.
Cassazione, sentenza n. 1869/2014
Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito.
La validità dell'atto dipende dall'esistenza concreta dell'urgenza, non esclusivamente dalla sua esposizione formale nell'avviso.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale riconosce un'esenzione sulla base di un requisito sostanziale oggettivo e non prevede espressamente la decadenza per il ritardo negli adempimenti informativi, il ritardo non dovrebbe comportare automaticamente la perdita dell'esenzione.
- L'Amministrazione non può recuperare un'imposta non dovuta sul piano sostanziale soltanto perché il contribuente ha trasmesso tardivamente una comunicazione, salvo che una disposizione stabilisca chiaramente tale effetto decadenziale.
- Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è derogabile solo in presenza di un'urgenza effettiva, concreta e verificabile; lo stato di crisi, liquidazione o insolvenza può costituire tale urgenza, soprattutto quando occorra tutelare l'inserimento del credito in una procedura concorsuale.
- La tardività delle comunicazioni deve essere distinta dall'omesso versamento: il primo è un eventuale inadempimento formale, mentre il secondo presuppone che l'imposta fosse effettivamente dovuta.
- In controversie analoghe è essenziale verificare sia il requisito sostanziale dell'esenzione, sia l'esistenza di una norma che colleghi espressamente l'inosservanza dell'obbligo comunicativo alla decadenza dal beneficio.
- La presenza di una procedura concorsuale non rende automaticamente legittima ogni emissione anticipata dell'atto: l'urgenza deve essere collegata alla concreta necessità di accertare e far valere il credito nella procedura.
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