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Sentenza

Sentenza del 21/12/2015 n. 464 - Comm. Trib. Prov. Teramo

Imposte ipotecarie e catastali: categoria di appartenenza e destinazione d'uso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto imposte ipotecarie e catastali per 25.036,50 euro, applicando l'aliquota proporzionale anziché quella fissa. La società sosteneva che gli immobili, costituiti da un'unità A/10 e tre posti auto C/6, avessero natura sostanzialmente abitativa perché inseriti in un complesso prevalentemente residenziale e perché l'unità A/10 derivava dall'accorpamento di precedenti unità abitative, potenzialmente ripristinabili. Invocava inoltre l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata prevista dalla legge Tupini.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo ha respinto il ricorso e ha confermato l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Ha ritenuto decisivi la categoria catastale A/10 dell'unità principale e C/6 delle pertinenze, nonché la destinazione concreta a ufficio, desumibile anche dalla natura dell'acquirente, una confederazione sindacale. La possibile variazione futura della destinazione d'uso è stata considerata irrilevante. Anche l'aliquota IVA agevolata prevista dalla legge Tupini non incide sulla qualificazione delle singole unità, poiché riguarda il complesso immobiliare nel suo insieme. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 782 euro di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    "cessioni di fabbricati strumentali per natura"

    La norma è stata richiamata per qualificare come strumentali per natura gli immobili appartenenti a determinate categorie catastali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo contingente.

  • Art. 1-bis della Tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    "Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali"

    Per i trasferimenti di immobili strumentali per natura è prevista l'imposta ipotecaria proporzionale del 3%, anziché quella fissa.

  • Legge 2 luglio 1949, n. 408, cosiddetta legge Tupini

    L'agevolazione relativa ai complessi immobiliari prevalentemente abitativi non trasforma automaticamente in abitativa una singola unità catastalmente destinata a ufficio o comunque strumentale.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 giugno 2013

    La distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali si fonda principalmente su un criterio oggettivo collegato alla classificazione catastale; rientrano tra gli strumentali, tra gli altri, gli immobili A/10 e quelli dei gruppi catastali B, C, D ed E.

  • Articoli 15 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sono stati richiamati per la decisione sul ricorso e per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, la categoria catastale costituisce normalmente il principale criterio oggettivo per qualificare un immobile come abitativo o strumentale.
  • Gli immobili classificati A/10 sono generalmente considerati strumentali per natura; le pertinenze C/6 seguono, nel caso esaminato, la destinazione strumentale dell'operazione.
  • La possibilità teorica di modificare in futuro la destinazione d'uso non elimina la natura strumentale risultante dalla classificazione catastale e dalla situazione esistente al momento della vendita.
  • La destinazione d'uso può essere valutata anche alla luce delle caratteristiche dell'acquirente e dell'uso prevedibile dell'immobile, soprattutto quando l'acquirente è un ente o un'organizzazione non riconducibile a un utilizzo abitativo.
  • L'eventuale aliquota IVA agevolata applicata all'intero complesso immobiliare in base alla legge Tupini non comporta automaticamente l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa alle singole unità strumentali.
  • Per stabilire il regime fiscale di una compravendita occorre analizzare separatamente le singole unità immobiliari, la relativa categoria catastale, la destinazione d'uso e le norme applicabili al trasferimento.

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