Sentenza del 21/12/2015 n. 853 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
DIRITTI CAMERALI - Avviso di intimazione - Prescrizione credito tributario - Diritti camerali - Atti interruttivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa di pagamento dei diritti camerali sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito. La questione riguardava il termine applicabile e l'eventuale esistenza di atti interruttivi della prescrizione. La decisione distingue tra imposte erariali, soggette al termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e diritti camerali, qualificati come obbligazioni periodiche soggette al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.
La decisione
La sentenza afferma che i diritti camerali si prescrivono in cinque anni, in quanto devono essere pagati periodicamente ogni anno o in termini più brevi. Il termine può essere interrotto da atti validamente notificati al contribuente, dai quali emerga chiaramente la richiesta di pagamento; in assenza di tali atti nel quinquennio, la pretesa non può essere azionata. Le imposte erariali, invece, restano soggette al termine ordinario decennale, salvo diversa specifica previsione normativa.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
La prescrizione ordinaria è di dieci anni.
La norma si applica, in via generale, alle imposte erariali quando non sia previsto uno specifico termine diverso.
Art. 2948 del codice civile
Si prescrivono in cinque anni: [...] ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
I diritti camerali rientrano tra le obbligazioni periodiche e sono pertanto soggetti alla prescrizione quinquennale.
Massime di principio
- Per verificare la prescrizione di un credito tributario occorre innanzitutto individuare la natura del credito e il termine previsto dalla legge applicabile.
- I diritti camerali, essendo dovuti con cadenza annuale, si prescrivono ordinariamente in cinque anni.
- Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento e può ricominciare da capo solo in presenza di un atto interruttivo validamente notificato.
- Non ogni atto amministrativo è automaticamente idoneo a interrompere la prescrizione: deve contenere una chiara richiesta di pagamento ed essere portato regolarmente a conoscenza del debitore.
- In caso di contestazione, è necessario ricostruire la sequenza cronologica delle notifiche e verificare se tra un atto interruttivo e l'altro sia trascorso il termine quinquennale.
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