Sentenza del 21/12/2015 n. 852 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
RISCOSSIONE - Notificazione delle cartelle esattoriali - Residenza fiscale all'estero - Nullità della notifica - Nullità delle cartelle e degli atti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione delle cartelle esattoriali e delle successive intimazioni di pagamento, sostenendo che gli atti fossero stati notificati secondo modalità non idonee, nonostante l'Amministrazione conoscesse o potesse conoscere la sua residenza estera tramite l'iscrizione all'AIRE. È stata contestata, in particolare, l'applicazione dell'art. 142 c.p.c., ritenuta incompatibile con il diritto di difesa e con il principio di uguaglianza quando la residenza estera del destinatario risulti dalle banche dati anagrafiche.
La decisione
La notificazione delle cartelle esattoriali è stata ritenuta nulla, poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza degli atti da parte del destinatario residente all'estero e iscritto all'AIRE. Dalla nullità delle cartelle prodromiche è derivata anche la nullità delle intimazioni di pagamento successive, in quanto direttamente fondate sulle cartelle invalide e prive di una valida motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000. L'esito è quindi favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
Art. 142 del codice di procedura civile
Nel caso di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica
La disciplina ordinaria per le notificazioni all'estero non può essere applicata in modo da pregiudicare il diritto di difesa quando la residenza estera del destinatario sia conoscibile dall'Amministrazione tramite l'iscrizione all'AIRE.
Art. 24 della Costituzione
La notificazione deve assicurare al destinatario una concreta possibilità di conoscere l'atto e di difendersi; una modalità che renda solo apparente tale conoscenza contrasta con il diritto di difesa.
Art. 3 della Costituzione
È vietata un'ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini residenti all'estero la cui residenza sia conoscibile dalle risultanze anagrafiche e gli altri destinatari di atti tributari.
Art. 3 della legge n. 241/1990
Gli atti amministrativi, comprese le intimazioni di pagamento, devono essere adeguatamente motivati e consentire al destinatario di comprendere i presupposti della pretesa.
Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono indicare con chiarezza i presupposti, le motivazioni e gli elementi necessari per consentire un'effettiva difesa del contribuente.
Massime di principio
- Quando un contribuente italiano residente all'estero è iscritto all'AIRE, l'Amministrazione deve considerare tale informazione per scegliere una modalità di notificazione idonea a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto.
- La notificazione non è valida se, pur formalmente eseguita, è effettuata con modalità che rendono sostanzialmente improbabile la conoscenza dell'atto da parte del destinatario residente all'estero.
- La nullità della notificazione di un atto presupposto, come una cartella esattoriale, può travolgere anche gli atti successivi che si fondano direttamente su di esso, comprese le intimazioni di pagamento.
- La contestazione della notifica deve essere valutata in concreto, verificando la residenza risultante all'AIRE, la conoscibilità di tale informazione da parte dell'Amministrazione e la procedura effettivamente utilizzata.
- Gli atti successivi devono comunque contenere una motivazione sufficiente e consentire al contribuente di individuare la pretesa, gli atti presupposti e i mezzi di tutela disponibili.
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