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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36081/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Napoli il 15 maggio 2024, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Napoli il 29 ottobre 2025, alla pena di giustizia per il reato previsto dall’art. 10 del d.l. n. 14 del 2017. Con un unico motivo di ricorso, riproponendo la doglianza già formulata in appello, ha sostenuto che il provvedimento del Questore (DASPO urbano) emesso il 19 aprile 2022 fosse nullo perché, secondo la normativa allora vigente, il rinvio dell’art. 10, comma 4, alle disposizioni dell’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989 avrebbe richiesto la convalida giudiziale, che non era intervenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza manifestamente incompatibile con il dato normativo applicabile al caso. Il provvedimento era stato emesso ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, relativo al divieto di accesso per un periodo non superiore a dodici mesi; la convalida del giudice per le indagini preliminari era invece prevista, nel testo vigente al momento dell’emissione, per il diverso provvedimento disciplinato dal comma 3. Il rinvio contenuto nel comma 4 alle disposizioni della legge n. 401 del 1989 riguardava espressamente il provvedimento di cui al comma 3, sicché non incideva sulla fattispecie concreta. La successiva modifica normativa richiamata dal ricorrente era priva di rilievo. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017

    la Corte d’appello ha spiegato che non era prevista, secondo la normativa applicabile ratione temporis, la convalida del Gip per il c.d. «daspo urbano» che qui interessa, emesso ai sensi del comma 2 dell’art. 10 d.l. n. 14 del 2017 (divieto di accesso per un periodo non superiore a dodici mesi)

    Il divieto di accesso di durata non superiore a dodici mesi disciplinato dal comma 2 non era soggetto alla convalida del giudice per le indagini preliminari.

  • art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017

    convalida prevista invece nella sola ipotesi del comma 3 (divieto di durata non inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni, nei confronti di soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio).

    La convalida giudiziale era prevista per il divieto disciplinato dal comma 3, caratterizzato dalla durata e dai presupposti soggettivi indicati dalla norma, non per il provvedimento del comma 2.

  • art. 10, comma 4, d.l. n. 14 del 2017

    l’art. 10, comma 4, d.l. n. 14 del 2017, vigente alla data dell’emissione del provvedimento, stabiliva che: «in relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401»

    Il rinvio alle disposizioni della legge n. 401 del 1989 era circoscritto al provvedimento previsto dal comma 3; non fondava quindi un obbligo di convalida per il DASPO urbano emesso ai sensi del comma 2.

  • art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401

    l’art. 10, comma 4, d.l. n. 14 del 2017, vigente alla data dell’emissione del provvedimento, stabiliva che: «in relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401»

    Le disposizioni richiamate si applicano, nei limiti della compatibilità, in relazione al provvedimento previsto dall’art. 10, comma 3, del d.l. n. 14 del 2017.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, considerando che il ricorso non è stato presentato in assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende che il Collegio stima equo fissare in euro tremila.

    Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, quando il ricorso non è presentato senza colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • L’obbligo di convalida del giudice per le indagini preliminari previsto per una specifica tipologia di divieto di accesso non può essere esteso a un diverso provvedimento solo perché entrambi rientrano nella disciplina del DASPO urbano: occorre attenersi ai presupposti e alla delimitazione operata dalla norma applicabile ratione temporis.
  • Quando la legge circoscrive espressamente a un determinato provvedimento il rinvio a disposizioni di un’altra legge, tale rinvio non si estende a una diversa fattispecie prevista nello stesso articolo.

Come è indicizzato

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RamiProcesso penale

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