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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26224/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso perché prende atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia da parte della contribuente e dell'avvenuto versamento delle somme dovute. Conseguentemente dichiara estinto il giudizio di cassazione. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non viene disposto l'ulteriore contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento e da una ingiunzione di pagamento emessi da una società concessionaria del Comune di Napoli per il recupero del canone relativo all'installazione di mezzi pubblicitari e al diritto sulle pubbliche affissioni. La società destinataria dell'atto aveva proposto opposizione, respinta in primo grado dalla CTP; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame della contribuente. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato memoria dando atto che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della lite prevista dalla disciplina comunale e dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, con avvenuto pagamento di quanto dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11 d.l. n. 50 del 2017

    È richiamato come base normativa della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, che consente al contribuente di estinguere il giudizio pagando esclusivamente l'imposta richiesta, se ricorrono i presupposti temporali previsti.

  • L. n. 96 del 2017

    È indicata come legge di conversione del d.l. n. 50 del 2017.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato per escludere, nel caso concreto, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo perché non ricorrono le condizioni presupposte dal rigetto integrale dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, la parte interessata documenta l'avvenuta definizione agevolata della lite tributaria e il pagamento di quanto dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito dei motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata della controversia tributaria opera come causa estintiva del processo quando sia consentita dalla disciplina applicabile e risulti provato l'adempimento previsto per accedervi.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa o provvedimento espresso della Corte.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo non si conclude con rigetto integrale o inammissibilità dell'impugnazione secondo i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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