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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20231/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, cui era stata applicata la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione per un illecito previsto dall'art. 84, comma 1, del d.lgs. n. 141 del 2024, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione per la mancata verifica da parte del giudice dell'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In sostanza lamentava che la sentenza di patteggiamento non avesse svolto il controllo dovuto sulle eventuali cause di proscioglimento immediato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura era generica e non specifica, perché non indicava alcun elemento fattuale idoneo a imporre una verifica sulla possibile sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; inoltre, ha osservato che le doglianze erano comunque estranee ai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento applicato all'imputato

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte ribadisce che la verifica di eventuali cause di non punibilità presuppone allegazioni fattuali specifiche; nel caso concreto la doglianza non soddisfaceva tale onere

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indica il perimetro dei motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento; la censura proposta è stata ritenuta estranea a tale catalogo

  • art. 84, comma 1, d.lgs. n. 141 del 2024

    norma incriminatrice per il fatto oggetto di patteggiamento

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con patteggiamento, il ricorso per cassazione non può fondarsi su censure generiche o meramente assertive circa l'omessa verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; è necessario indicare gli specifici elementi fattuali che avrebbero dovuto rendere evidente la causa di proscioglimento.
  • Le doglianze avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. sono ammissibili solo entro i limiti dei motivi consentiti dalla disciplina speciale dell'impugnazione; censure estranee a tale catalogo sono inammissibili.
  • La mancata allegazione di concreti elementi di fatto a sostegno della richiesta di controllo ex art. 129 c.p.p. comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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