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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26035/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato l'inammissibilità della sua istanza di esecuzione della pena presso il domicilio (legge n.199/2010), ritenendo tale inammissibilità fondata sulla revoca, nel triennio precedente, dell'affidamento in prova in casi particolari disposto ai sensi dell'art.94 d.P.R. n.309/1990. Il Tribunale aveva ritenuto applicabile la preclusione triennale prevista dall'art.58‑quater Ord. pen. anche alla revoca dell'affidamento terapeutico, operando perciò un richiamo alla disciplina dell'affidamento ordinario (art.47, comma 11 Ord. pen.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'art.58‑quater (divieto triennale di concessione di benefici dopo la revoca di misure alternative) non si applica automaticamente alla revoca dell'affidamento in prova in casi particolari (affidamento terapeutico ex art.94 TU Stup.), poiché quest'ultimo è una misura speciale finalizzata alla cura e al recupero e non può essere trattata come l'affidamento ordinario. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame

Norme richiamate

  • art. 58‑quater Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Prevede la preclusione triennale alla concessione di alcuni benefici dopo la revoca di una misura alternativa. La Corte interpreta tale norma in modo restrittivo: la preclusione riguarda le ipotesi espressamente previste (in particolare la revoca dell'affidamento in prova ordinario) e non si estende automaticamente alla revoca dell'affidamento terapeutico ex art.94 TU Stup.

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    per quanto non diversamente stabilito

    Stabilisce l'istituto dell'affidamento in prova in casi particolari (terapeutico) e rinvia, "per quanto non diversamente stabilito", alla disciplina dell'Ordinamento penitenziario. La Corte rileva che tale rinvio è limitato: la specificità e i presupposti autonomi dell'affidamento terapeutico impediscono di assimilare automaticamente la sua revoca alle ipotesi di revoca previste per l'affidamento ordinario.

  • art. 47, comma 11, Ordinamento penitenziario

    Disciplina l'affidamento in prova ordinario e la relativa disciplina in tema di revoca. Il Tribunale aveva richiamato questa norma per estendere la preclusione prevista dall'art.58‑quater; la Corte però ritiene che il richiamo normativo contenuto nell'art.94 TU Stup. non possa avere effetto omnicomprensivo quando incontra disposizioni speciali incompatibili con la natura terapeutica dell'affidamento in casi particolari.

  • legge n.199/2010 (esecuzione della pena presso il domicilio)

    Regola l'istituto dell'esecuzione della pena presso il domicilio; il Tribunale aveva escluso l'accesso per via della preclusione ex art.58‑quater. La Corte chiarisce che l'eventuale divieto di fruizione va valutato alla luce delle specificità dell'affidamento terapeutico e non può essere automaticamente applicato.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova in casi particolari (art.94 TU Stup., affidamento terapeutico) non determina automaticamente la preclusione triennale prevista dall'art.58‑quater Ord. pen.; i due istituti vanno distinti per finalità e natura.
  • Il richiamo normativo contenuto nell'art.94 ("per quanto non diversamente stabilito") non autorizza un'applicazione estensiva e omnicomprensiva delle norme sull'affidamento ordinario quando sussistono incompatibilità con la disciplina speciale dell'affidamento terapeutico.
  • Le norme limitative di benefici penitenziari (come l'art.58‑quater) devono essere interpretate restrittivamente: non si può estendere la loro portata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • In casi analoghi il giudice di merito deve valutare singolarmente la natura e le ragioni della revoca terapeutica (predominanza dell'intento di cura e carattere riabilitativo) e non applicare automaticamente una presunzione di inidoneità del condannato a fruire di altri benefici.
  • Sulla scorta della giurisprudenza consolidata, in presenza di revoca dell'affidamento terapeutico si richiede un nuovo esame del diritto all'istituto alternativo (es. esecuzione domiciliare), non un rifiuto d'ufficio basato sulla sola esistenza della revoca.

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