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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13134/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta, nell'interesse di Biagio Giffoni, di applicazione della disciplina della continuazione rispetto a reati riportati in due sentenze esecutive; il ricorrente lamenta che il GIP ha rigettato l'istanza avvalendosi dell'interpretazione della Corte d'assise di appello di Salerno senza valutare gli indici di unicità del disegno criminoso (contemporaneità delle associazioni, identità dei membri, natura armata, reati-satellite come congiunzione tra le associazioni) e ha depositato anche una memoria con motivi nuovi

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui, anche in sede di esecuzione, per riconoscere la continuazione è necessaria una verifica approfondita di concreti indicatori (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione preventiva dei reati successivi). Ha rilevato che grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti; la mera contiguità cronologica o l'identità dei titoli di reato non sono sufficienti. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del GIP, che ha ricostruito come esistenti due distinte associazioni camorristiche (la prima operativa fino al 21/08/2001 in Battipaglia; la seconda dal 4/11/2001 al 9/11/2005 su più ampio territorio), con diversi reati-fine e finalità, e che la morte di Giuseppe Esposito ha segnato il punto di svolta tra i due assetti. Non risultano elementi che provino una preordinazione unitaria sin dal 1997. Ha dichiarato inoltre l'inammissibilità dei motivi nuovi e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    La continuazione richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non si identifica con una generica propensione a delinquere o con uno 'stile di vita' criminoso

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Base normativa per dichiarare inammissibili i motivi nuovi in cassazione se non ricorrono le condizioni previste

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017 (Gargiulo)

    Giurisprudenza che afferma che la presenza di alcuni indici non è sufficiente se i reati successivi risultano frutto di decisione estemporanea; occorre la prova della programmazione preventiva

  • Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016 (D'Amico)

    Principio che pone sull'imputato/condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva

  • Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016 (Eloumari)

    Distinzione giurisprudenziale tra 'disegno criminoso unitario' (preordinazione) e 'stile di vita delinquenziale' (abitudinarietà non predeterminata), utile per escludere la continuazione quando manca la pianificazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione delle condizioni per l'esenzione da alcune misure economiche; nella sentenza è stata però ritenuta non applicabile la deroga che avrebbe evitato la condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario produrre e far valutare indicatori concreti di un disegno criminoso unitario (omogeneità del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione preventiva dei reati successivi).
  • L'onere probatorio grava sul condannato: la mera vicinanza cronologica dei reati o l'identità formale dei titoli di reato non bastano a dimostrare una preordinazione unitaria.
  • La distinzione tra 'disegno criminoso unitario' e 'stile di vita criminoso' è centrale: il primo richiede una rappresentazione e deliberazione preventiva, il secondo descrive una propensione generale alla devianza senza pianificazione specifica.
  • Le decisioni dei giudici di merito (sentenze di condanna precedenti) possono costituire base motivazionale legittima per il giudice dell'esecuzione quando ricostruiscono temporalità, finalità e composizione dei gruppi criminosi.
  • Motivi nuovi depositati in cassazione possono essere dichiarati inammissibili; è quindi strategico produrre tutti i rilievi utili già nella fase esecutiva e nei gradi di merito.

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