Cassazione Penale, Ordinanza n. 34233/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e erronea valutazione dell'insussistenza dell'unicità del disegno criminoso, sostenendo che la sola distanza temporale tra i fatti non sarebbe sufficiente a escludere la continuazione, specie in presenza di omogeneità dei fatti, medesimo modus operandi e comune causa dei reati, individuata nel soddisfacimento di bisogni primari in condizioni economiche precarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio secondo cui, quando i reati sono commessi a distanza di tempo, si presume, salvo prova contraria, che i fatti successivi non fossero stati progettati specificamente al momento del primo reato, con conseguente esclusione della continuazione. Nel caso concreto, la distanza temporale di tre anni e sei mesi tra i fatti è stata considerata elemento decisivo; inoltre, la dedotta identità del movente, legata allo stato di bisogno, è stata ritenuta insufficiente a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma che consente, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati, ma solo ove sia dimostrata l'unicità del disegno criminoso.
base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende a titolo di profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., la mera omogeneità dei reati o la ripetizione di un modus operandi non bastano, da soli, a provare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati sono commessi a notevole distanza temporale, può operare una presunzione di assenza di programmazione unitaria dei fatti successivi, salvo prova contraria specifica dell'anticipata ideazione.
- L'identità del movente o la comune finalità di soddisfare bisogni economici non equivalgono, di per sé, a medesimo disegno criminoso, che non coincide con un generico proposito di delinquere o con una scelta di vita criminale.
- Se il ricorso è manifestamente infondato e dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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