Cassazione Penale, Sentenza n. 13060/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen. per avere, in concorso con Antonio Russo, predisposto una dichiarazione fiscale falsa (riportante redditi difformi rispetto a quelli effettivamente percepiti nel 2017) e allegata alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno. La difesa ha impugnato per vizio di motivazione e violazione di legge, denunciando in particolare che la Corte territoriale non aveva valutato la dichiarazione dei redditi effettivamente presentata (relativa al 2017 e depositata all'udienza del 19 gennaio 2024) e contestando altresì la mancata disamina delle questioni relative alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al beneficio della non menzione della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la motivazione della Corte d'appello è apparsa inesistente/meramente apparente perché ha omesso di valutare un documento probatorio decisivo (la dichiarazione dei redditi prodotta in udienza), configurando un vizio di travisamento della prova per omissione. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame, in particolare sulla valutazione della dichiarazione fiscale e sulle questioni rimaste senza adeguata motivazione.
Norme richiamate
Norma contestata come titolo di reato (falsità in dichiarazioni fiscali). Dalla motivazione emerge che l'accertamento della falsità richiede una valutazione motivata e puntuale delle risultanze probatorie; l'omissione di valutare una dichiarazione fiscale prodotta ostacola la verifica della sussistenza del reato.
Richiamato dalla difesa come possibile causa di non punibilità; la Corte di Cassazione rileva che tale profilo non è stato adeguatamente esaminato dal giudice d'appello, ma il vizio di motivazione relativo all'omessa valutazione della prova decisiva assorbe gli altri motivi.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)
La Cassazione ha richiamato la nozione per cui il vizio di travisamento della prova per omissione, quando riguarda un elemento probatorio potenzialmente decisivo, costituisce motivo di ricorso deducibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (lett. e) e impone l'annullamento quando, considerato singolarmente, l'elemento avrebbe potuto determinare l'esito opposto del giudizio.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 Rv. 270080
Richiamata come criterio di riferimento sul vizio di travisamento per omissione e sul carattere decisivo di una prova che, se non valutata, determina nullità della motivazione e conseguente annullamento con rinvio.
Massime di principio
- La motivazione del giudice d'appello deve esaminare e valutare criticamente tutte le prove prodotte e, se vi sono censure specifiche, deve indicare i passaggi logici con cui le confuta; la mera adesione pedissequa alla sentenza di primo grado è insufficiente.
- Se nel processo viene prodotta una prova documentale potenzialmente decisiva (es. dichiarazione dei redditi), l'omissione della sua valutazione configura un vizio di motivazione che può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo esame.
- Il vizio di travisamento della prova per omissione è deducibile ex art. 606 cod. proc. pen. e opera quando la prova, considerata isolatamente, sarebbe idonea a determinare un esito processuale diverso.
- In procedimenti che assumono rilievo fiscale per la configurazione del reato, è essenziale che il giudice ricostruisca con chiarezza la congruenza tra i redditi dichiarati e la loro effettiva percezione; la mancata valutazione di documenti fiscali prodotti compromette la decisione.
- Le questioni relative a cause di non punibilità (es. art. 131-bis) e a benefici come la non menzione vanno affrontate e motivate separatamente; tuttavia, un vizio decisivo di motivazione su prove essenziali può assorbire tali questioni e imporre il riesame.
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