Cassazione Penale, Sentenza n. 628/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano (n. 5026/2021) deducendo, a vario titolo: insufficiente prova della sussistenza di un'associazione criminosa ex art. 416 c.p. e del ruolo a vario titolo attribuito (promotore, organizzatore, esecutore), travisamento o errata interpretazione delle intercettazioni e delle risultanze investigative, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti prevalenti (comportamento processuale, lavoro stabile, difficoltà economiche), inesistenza di utilità probatoria di alcuni elementi materiali (es. centralina non utilizzata) e contestuale eccessiva valorizzazione della mera presenza nei luoghi operativi quale indice di partecipazione ai reati di ricettazione e riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte censure fossero in realtà richieste di rivalutazione del materiale probatorio riservate al giudice di merito e quindi non consentite in Cassazione; ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la valutazione della Corte d'appello circa la sussistenza dell'associazione e dei ruoli attribuiti, fondandola su intercettazioni, pedinamenti, ripetuta presenza nei capannoni, modalità operative e corrispettivi riconosciuti ai partecipanti. Ha inoltre giudicato legittima la valutazione circa la non prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e ha escluso la concessione della sospensione condizionale della pena per le ragioni indicate. Conseguentemente la sentenza di merito è divenuta definitiva; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sull'associazione per delinquere è stata interpretata nel senso che anche ruoli meramente esecutivi possono integrare la partecipazione associativa se il contributo è stabile, ripetuto e funzionale al programma criminoso; la Corte ha ritenuto sufficiente la combinazione di intercettazioni, presenza costante nelle basi operative e la retribuzione richiesta/ottenuta per affermare l'adesione all'associazione
art. 416, comma secondo, cod. pen.
Ribadito che l'elemento volontario e la stabilita' dell'adesione possono essere desunti anche dall'attività esecutiva ripetuta e funzionale all'organizzazione, non è necessario che il ruolo sia direttivo per integrare il reato associativo
Applicata per dichiarare la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e per irrogare la sanzione pecuniaria prevista per la proposizione di ricorsi inammissibili
Giurisprudenza consolidata della Cassazione (richiamata)
Sez. 6, n. 46301 del 20/10/2013; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Principi applicati: (i) l'interpretazione del linguaggio delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; (ii) la Cassazione non può riconsiderare la valutazione del materiale probatorio se fondata e logica; (iii) il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti è discrezionale e insindacabile se motivato
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione dei fatti o delle prove già esaminate dal giudice di merito: le critiche che mirano a una diversa ricostruzione materiale sono inammissibili
- Le intercettazioni, anche se cifrate o colloquiali, sono valutate dal giudice di merito secondo le massime di esperienza; la loro interpretazione vincolante per la decisione è materia di fatto non riaperta in Cassazione salvo travisamento evidente
- La partecipazione a un'associazione per delinquere può essere riconosciuta anche quando il ruolo dell'imputato sia 'esecutivo' e non direttivo, se il contributo è stabile, ripetuto e funzionale agli scopi dell'associazione (presenza continuativa, disponibilità a intervenire su chiamata, percezione di compensi, attività essenziale come lo smontaggio)
- La mera presenza in un luogo operativo non è di per sé sufficiente a provare la partecipazione, ma se combinata con altri elementi (strumenti forniti, ripetizione dell'attività, intercettazioni, trasporti di componenti di provenienza illecita) può fondare la responsabilità
- Le contestazioni sulle valutazioni di equivalenza o prevalenza tra attenuanti e aggravanti sono discrte e difficilmente riformabili in Cassazione se adeguatamente motivate dal giudice di merito
- Eccezioni sollevate per la prima volta in Cassazione (es. richieste specifiche di benefici come la sospensione condizionale) sono inammissibili se non già dedotte nei gradi precedenti
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