Cassazione Penale, Sentenza n. 21883/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Paolella è stato ritenuto responsabile degli artt. 56, 48 e 476 c.p. per aver, in concorso con il proprio procuratore legale Girolamo Catena, presentato due istanze nelle quali veniva falsamente attestato il ripristino dello stato dei luoghi riguardo a opere edilizie abusive di sua proprietà, inducendo il Pubblico Ministero in errore e procurando l'archiviazione del procedimento mediante atti idonei e diretti a quel risultato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato la condanna. Ha ritenuto legittima la motivazione del giudice d'appello, che aveva richiamato e integrato la motivazione di primo grado; ha escluso che il verbale di sopralluogo del 2 luglio 2014 potesse sostenere la buona fede del ricorrente poiché relativo a procedimento diverso e a opere diverse; ha affermato la natura giurisdizionale del procedimento di esecuzione per demolizione e comunque la natura di atto pubblico dell'istanza diretta al provvedimento finale, idonea a integrare il reato di falsità in atti finalizzata all'archiviazione; ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce della recidiva e della precedente condotta del ricorrente. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (concorso nel reato)
Usato per qualificare la partecipazione di più soggetti (Paolella e il suo procuratore) nella commissione dell'illecito; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso di persone.
art. 48 cod. pen. (concernente responsabilità e partecipazione)
Riferito alla disciplina della partecipazione criminale e alla imputabilità di atti posti in essere in concorso; la Corte ha considerato provata la cooperazione tra i soggetti coinvolti.
art. 476 cod. pen. (falsità in atti pubblici o attestazioni false)
Interpretato come applicabile alle istanze dirette ad un ufficio pubblico o all'atto pubblico finale: le attestazioni false sul ripristino dei luoghi, se rivolte ad ottenere un provvedimento giudiziario/di PM, integrano il reato contestato.
art. 655 cod. proc. pen. (procedura incidentale di revoca dell'ordine di demolizione)
Richiamato dalla difesa per sostenere l'assenza di un'apposita procedura; la Corte ha però escluso che la mancata instaurazione di una procedura incidentale escluda la rilevanza penale delle attestazioni false, ribadendo la natura giurisdizionale del procedimento e la rilevanza penale degli atti pubblici.
Massime di principio
- La sentenza d'appello conforme a quella di primo grado può integrare e richiamare la motivazione di primo grado; il giudice di legittimità valuta la congruità globale della motivazione e non richiede la ripetizione integrale di ogni argomento già debitamente ponderato.
- Documenti o verbali relativi a procedimenti differenti e a opere diverse non sono idonei, di per sé, a dimostrare la buona fede se la notifica e gli atti indicano chiaramente il procedimento e le opere oggetto dell'ordine di demolizione.
- Le istanze presentate per ottenere la revoca o l'archiviazione, se contenenti attestazioni false dirette a un ufficio pubblico o al Pubblico Ministero, possano integrare il reato di falsità/induzione in errore anche se la difesa le qualifica come atti privatistici; la natura giurisdizionale del procedimento di esecuzione rende tali atti rilevanti come atti pubblici.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito indica elementi ritenuti decisivi (es. recidiva e pregresse condanne) anche senza elencare tutti gli elementi favorevoli proposti dalla difesa.
- In situazioni analoghe, per difendersi efficacemente è necessario dimostrare: a) collegamento diretto e specifico tra il documento prodotto e l'atto pubblico contestato; b) che il documento si riferisca effettivamente allo stesso procedimento e alle stesse opere; c) l'assenza di consapevolezza o volontà di ingannare l'autorità, con prove concrete (comunicazioni, perizie, tempestività di interventi riparatori, ecc.).
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