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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21883/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Paolella è stato ritenuto responsabile degli artt. 56, 48 e 476 c.p. per aver, in concorso con il proprio procuratore legale Girolamo Catena, presentato due istanze nelle quali veniva falsamente attestato il ripristino dello stato dei luoghi riguardo a opere edilizie abusive di sua proprietà, inducendo il Pubblico Ministero in errore e procurando l'archiviazione del procedimento mediante atti idonei e diretti a quel risultato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato la condanna. Ha ritenuto legittima la motivazione del giudice d'appello, che aveva richiamato e integrato la motivazione di primo grado; ha escluso che il verbale di sopralluogo del 2 luglio 2014 potesse sostenere la buona fede del ricorrente poiché relativo a procedimento diverso e a opere diverse; ha affermato la natura giurisdizionale del procedimento di esecuzione per demolizione e comunque la natura di atto pubblico dell'istanza diretta al provvedimento finale, idonea a integrare il reato di falsità in atti finalizzata all'archiviazione; ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce della recidiva e della precedente condotta del ricorrente. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza d'appello conforme a quella di primo grado può integrare e richiamare la motivazione di primo grado; il giudice di legittimità valuta la congruità globale della motivazione e non richiede la ripetizione integrale di ogni argomento già debitamente ponderato.
  • Documenti o verbali relativi a procedimenti differenti e a opere diverse non sono idonei, di per sé, a dimostrare la buona fede se la notifica e gli atti indicano chiaramente il procedimento e le opere oggetto dell'ordine di demolizione.
  • Le istanze presentate per ottenere la revoca o l'archiviazione, se contenenti attestazioni false dirette a un ufficio pubblico o al Pubblico Ministero, possano integrare il reato di falsità/induzione in errore anche se la difesa le qualifica come atti privatistici; la natura giurisdizionale del procedimento di esecuzione rende tali atti rilevanti come atti pubblici.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito indica elementi ritenuti decisivi (es. recidiva e pregresse condanne) anche senza elencare tutti gli elementi favorevoli proposti dalla difesa.
  • In situazioni analoghe, per difendersi efficacemente è necessario dimostrare: a) collegamento diretto e specifico tra il documento prodotto e l'atto pubblico contestato; b) che il documento si riferisca effettivamente allo stesso procedimento e alle stesse opere; c) l'assenza di consapevolezza o volontà di ingannare l'autorità, con prove concrete (comunicazioni, perizie, tempestività di interventi riparatori, ecc.).

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