Cassazione Civile, Ordinanza n. 27229/2021 del 07/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia nasce da una società di fatto tra due fratelli, attiva nella gestione di un bar-tabaccheria. La corte d'appello, con sentenza parziale, ha escluso il socio ricorrente per gravi inadempimenti, ritenendo provati, tra l'altro, il mancato versamento al Mef-AAMS delle somme incassate per il gioco del lotto e la vendita di valori bollati, l'impiego di tali somme per fini diversi, il ricorso al credito bancario con esposizioni dell'impresa, l'omesso versamento di contributi previdenziali e il mancato pagamento del TFR a dipendenti. Con sentenza definitiva, ha poi respinto la domanda del socio escluso di liquidazione della quota, ritenendo la quota priva di valore positivo, e ha accolto le domande risarcitorie della socia e della società, liquidando danni patrimoniali, danno all'immagine commerciale e danno non patrimoniale. In cassazione il ricorrente ha dedotto undici motivi: nullità del giudizio per mancata nomina di un curatore speciale della società; omesso rilievo di tale vizio da parte del giudice di merito; violazione delle norme sull'onere della prova e sulla responsabilità del socio per il mancato versamento delle somme incassate; erronea qualificazione delle condotte come causa di esclusione, sostenendo che al più si trattasse di inadempienze gestorie; violazione delle norme sulla liquidazione della quota e omesso esame di fatti decisivi, contestando l'esclusione di qualsiasi valore della partecipazione e la mancata considerazione di pagamenti anticipati della socia; violazione dell'onere probatorio e nullità della c.t.u., censurando l'utilizzo di una consulenza basata su documenti di parte e l'asserita mancanza di prova del danno; infine, contestazione della disposta c.t.u. per assenza di elementi probatori preesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la necessità della nomina di un curatore speciale perché, nella domanda di esclusione del socio con contestuale domanda di risarcimento a favore della società e dell'altro socio, non vi era conflitto d'interessi ma convergenza di interessi tra rappresentato e rappresentante. Ha ritenuto infondata la censura sulla rilevanza delle condotte gestorie, osservando che in una società personale la stessa condotta può integrare sia grave inadempimento del socio sia giusta causa di revoca dell'amministratore. Ha giudicato infondati i motivi contro la consulenza tecnica d'ufficio, qualificandola come mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice e ammissibile, in funzione percipiente, quando vertente su dati già allegati ma da accertare tecnicamente. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi che miravano a una nuova valutazione del merito, ribadendo che in cassazione non è consentito rimettere in discussione l'accertamento dei fatti. Quanto all'onere della prova, ha affermato che, provato il grave inadempimento dell'omesso versamento delle somme incassate, spettava al danneggiante dimostrare eventuali cause di non imputabilità. Infine, ha confermato la valutazione di merito sulla mancanza di valore positivo della quota, ritenendo insindacabile l'apprezzamento della redditività e dell'avviamento dell'azienda.
Norme richiamate
La nomina del curatore speciale è necessaria solo in presenza di un effettivo conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato; non basta la mera concorrente posizione di interessi, se le domande proposte convergono contro il medesimo soggetto inadempiente.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un dovere del giudice di rilevare il vizio rappresentativo; la Corte non ha accolto la censura perché ha escluso in radice la sussistenza del conflitto che avrebbe imposto il curatore speciale.
Richiamato dal ricorrente per chiedere rimessione al primo giudice; la Corte ha escluso il presupposto della nullità denunciata.
L'esclusione del socio per gravi inadempimenti può derivare anche da condotte gestorie del soggetto che sia contemporaneamente socio e amministratore.
Nelle società composte da due soli soci, l'esclusione del socio può essere pronunciata secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte di merito.
La liquidazione della quota del socio escluso richiede la stima del valore della partecipazione secondo ragionevole prudenza, tenendo conto di avviamento e redditività; se l'azienda non è idonea a produrre utili, la quota può risultare priva di valore positivo.
Le condotte illecite o inadempienti dell'amministratore possono integrare, a seconda dell'accertamento concreto, sia i presupposti per la revoca sia quelli per l'esclusione del socio.
Una volta provato l'inadempimento grave, l'onere di dimostrare fatti impeditivi o cause di non imputabilità grava sul soggetto inadempiente; le censure che tendono a rimettere in discussione il fatto non sono ammissibili in cassazione.
Provato l'inadempimento dell'obbligazione di versare le somme incassate, spetta al debitore provare l'impossibilità della prestazione o altra causa di non imputabilità.
La consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta come mezzo istruttorio anche per accertare tecnicamente dati già allegati dalle parti; non è necessaria una prova piena già acquisita prima della nomina.
Massime di principio
- In una controversia tra soci di una società personale, il curatore speciale dell'ente non è necessario quando la società e il socio rappresentante hanno un interesse processuale convergente contro il medesimo socio inadempiente; il conflitto rilevante ex art. 78 c.p.c. richiede una reale antitesi di interessi tra rappresentante e rappresentato.
- Nelle società personali, le condotte poste in essere dal socio-amministratore possono rilevare simultaneamente come inadempimento agli obblighi sociali e come irregolarità gestorie; la stessa condotta materiale può giustificare sia l'esclusione del socio sia la revoca dell'amministratore, ove gli accertamenti di fatto lo consentano.
- Provato il grave inadempimento consistente nella mancata destinazione delle somme incassate alle finalità sociali dovute, l'onere di provare eventuali cause di giustificazione o non imputabilità grava sul soggetto inadempiente.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e può svolgere funzione percipiente quando serve ad accertare tecnicamente fatti già allegati dalle parti; in cassazione non è consentito contestarne l'opportunità sostituendo una diversa lettura del merito.
- La liquidazione della quota del socio escluso deve essere effettuata tenendo conto del valore effettivo della partecipazione, dell'avviamento e della redditività dell'azienda secondo ragionevole prudenza; se il giudice di merito accerta, con valutazione insindacabile in cassazione, l'assenza di prospettive economiche positive, la quota può essere ritenuta priva di valore.
- Le censure in cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti sono inammissibili.
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